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Data Titolo Sezione Autore
01/10/2015 Chi è responsabile per l’emissione di fatture false? - (Cass. pen. 24.9.2015 n. 38788) S.M.Perego
02/10/2015 Il nuovo modello APE in vigore dall’1.10.2015 S.M.Perego
02/10/2015 Nuovi incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili di energia S.M.Perego
02/10/2015 Lavoratori sospesi dall'attività del settore artigiano – Esclusi dall’ASpI (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
05/10/2015 Entro il 10.11 possibile il ravvedimento operoso per infedeltà del visto di conformità sui modelli 730 S.M.Perego
05/10/2015 La clausola risolutiva espressa esclude la tassazione delle locazioni non percepite S.M.Perego
05/10/2015 Per le nuove attività resta aperta l’imposta sostitutiva del 5% sino al 31.12.2015 S.M.Perego
06/10/2015 Immobili delle Casse Edili esclusi da IMU e TASI S.M.Perego
06/10/2015 Alcuni chiarimenti sui trattamenti di CIGS S.M.Perego
06/10/2015 Pubblicate le disposizioni per la determinazione del reddito dei non residenti S.M.Perego

Records 391 to 400 of 2397
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Titolo: INAIL – Domande entro il 28 febbraio per la riduzione del premio assicurativo   Data : 18/02/2019
 INAIL – Domande entro il 28 febbraio per la riduzione del premio assicurativo
Entro il 28.2.2019, le aziende operative da almeno un biennio possono presentare all'INAIL l'apposita istanza per chiedere l'accesso al beneficio per prevenzione riservato ai datori di lavoro che hanno posto in essere ulteriori interventi rispetto a quelli previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Nel dettaglio, si tratta di una riduzione del tasso medio di tariffa, la cui entità varia dal 28% per le aziende fino a 10 lavoratori/anno fino al 5% per chi occupa più di 200 unità/anno.
La domanda deve essere compilata e inoltrata, esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicazione "Modello OT24 2019" disponibile nei servizi online presenti sul sito www.inail.it, a pena di inammissibilità della stessa.
Come evidenziato dall'Autore, il termine di presentazione dell'istanza è confermato per il 28.2.2019 e, pertanto, non segue il rinvio dell'autoliquidazione operato dall'art. 1 co. 1121-1126 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 16.2.2019 - "La scadenza della richiesta di sconto all’INAIL resta al 28 febbraio" – Vazio

Sezione:   Autore : S.M.Perego