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Data Titolo Sezione Autore
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
23/05/2019 L’ammortamento dei cespiti non si sospende per il mancato utilizzo S.M.Perego
23/05/2019 Innalzato il valore per le fatture elettroniche semplificate S.M.Perego
23/05/2019 Scade il 31.5.2019 l’estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale S.M.Perego
23/05/2019 Pubblicati dall’AdE ulteriori chiarimenti sulla definizione degli errori formali S.M.Perego
23/05/2019 Per l’affidabilità dei contribuenti un ulteriore onere a carico degli intermediari -ISA S.M.Perego
15/05/2019 La trasmissione telematica dei corrispettivi può essere anticipata S.M.Perego
15/05/2019 Nessuna semplificazione per l’esterometro – l’invio resta mensile S.M.Perego
14/05/2019 Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista S.M.Perego
14/05/2019 CAF e intermediari alle prese degli scontrini per gli acquisti di farmaci ad uso veterinario senza alcuna specifica S.M.Perego

Records 61 to 70 of 2397
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Titolo: Dichiarazione annuale Iva - Passaggio al regime forfetario - Versamenti   Data : 11/03/2019
 Dichiarazione annuale Iva - Passaggio al regime forfetario - Versamenti
Il saldo IVA che emerge dalla dichiarazione annuale per il periodo d'imposta 2018 può essere versato entro:
- il 18.3.2019 (in quanto il 16.3.2019 cade di sabato), termine ordinario previsto dall'art. 6 del DPR 542/99;
- l'1.7.2019 (in quanto il 30.6.2019 cade di domenica), termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2019 (art. 17 co. 1 del DPR 435/2001);
- il 31.7.2019, ossia il trentesimo giorno successivo rispetto al termine di versamento senza interessi delle imposte sui redditi, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata sull'importo di cui al punto precedente (art. 17 co. 2 del DPR 435/2001).
È possibile anche rateizzare il versamento in massimo nove rate mensili di pari importo, completando la rateazione entro il mese di novembre 2019 (art. 20 del DLgs. 241/97) e corrispondendo gli interessi mensili dovuti (0,33%), ai sensi dell'art. 5 co. 1 del DM 21.5.2009, a decorrere dalla seconda rata.
Concorre al predetto saldo IVA anche l'ammontare derivante dalla rettifica della detrazione "a sfavore" ex art. 19-bis2 co. 3 del DPR 633/72 operata dai soggetti che sono passati dal regime ordinario a quello forfetario (art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014) a partire dall'1.1.2019.
Per tali soggetti l’opzione deve essere evidenziata con la barratura del rigo in VA14 e la rettifica IVA in VF70 riportando il valore con segno meno.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.3.2019 - "Versamento del saldo IVA per il 2018 senza maggiorazioni entro il 18 marzo" - Gazzera

Sezione:   Autore : S.M.Perego