Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
05/10/2015 Per le nuove attività resta aperta l’imposta sostitutiva del 5% sino al 31.12.2015 S.M.Perego
05/10/2015 La clausola risolutiva espressa esclude la tassazione delle locazioni non percepite S.M.Perego
05/10/2015 Entro il 10.11 possibile il ravvedimento operoso per infedeltà del visto di conformità sui modelli 730 S.M.Perego
02/10/2015 Lavoratori sospesi dall'attività del settore artigiano – Esclusi dall’ASpI (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
02/10/2015 Nuovi incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili di energia S.M.Perego
02/10/2015 Il nuovo modello APE in vigore dall’1.10.2015 S.M.Perego
01/10/2015 Chi è responsabile per l’emissione di fatture false? - (Cass. pen. 24.9.2015 n. 38788) S.M.Perego
01/10/2015 Occorre una valutazione complessiva per determinare l’antieconomicità delle operazioni aziendali S.M.Perego
01/10/2015 Indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi - (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
30/09/2015 Dal 1.1.2016 entrano in vigore i Principi Italiani di Valutazione (OIV) S.M.Perego

Records 2001 to 2010 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione   Data : 15/03/2019
 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione
Il principio secondo cui l'IVA detraibile relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione può essere "retro-imputata" allo stesso mese di effettuazione l'IVA (fatto salvo il caso delle fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente) si applica anche nell'ipotesi di ricezione di una fattura "differita".
Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 14 del DL 23.10.2018 n. 119, l'art. 1 co. 1 del DPR 23.3.1998 n. 100, facendo riferimento, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, al momento di effettuazione delle operazioni e alla condizione che le fatture siano ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a tale momento, include, nel proprio ambito oggettivo, non solo le fatture "immediate", ma anche quelle "differite".
Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, deve sussistere, in ogni caso, il requisito, sostanziale, in ordine all'esigibilità dell'imposta e all'inerenza dell'acquisto, nonché quello, formale, del possesso della fattura.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.3.2019 - "E-fattura differita con detrazione dell’IVA nel mese di effettuazione" - Bilancini

Sezione:   Autore : S.M.Perego