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Data Titolo Sezione Autore
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego
31/07/2015 Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – Istruzioni e chiarimenti dall’INPS S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego

Records 321 to 330 of 2397
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Titolo: La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione   Data : 15/03/2019
 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione
Il principio secondo cui l'IVA detraibile relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione può essere "retro-imputata" allo stesso mese di effettuazione l'IVA (fatto salvo il caso delle fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente) si applica anche nell'ipotesi di ricezione di una fattura "differita".
Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 14 del DL 23.10.2018 n. 119, l'art. 1 co. 1 del DPR 23.3.1998 n. 100, facendo riferimento, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, al momento di effettuazione delle operazioni e alla condizione che le fatture siano ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a tale momento, include, nel proprio ambito oggettivo, non solo le fatture "immediate", ma anche quelle "differite".
Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, deve sussistere, in ogni caso, il requisito, sostanziale, in ordine all'esigibilità dell'imposta e all'inerenza dell'acquisto, nonché quello, formale, del possesso della fattura.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.3.2019 - "E-fattura differita con detrazione dell’IVA nel mese di effettuazione" - Bilancini

Sezione:   Autore : S.M.Perego