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Data Titolo Sezione Autore
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
06/02/2019 Comunicazione dei dati delle fatture c.d. spesometro S.M.Perego
13/02/2019 Per i forfetari sussistono dubbi sugli obblighi da Esterometro S.M.Perego
13/02/2019 Con la fattura elettronica il reverse charge ha tempi stretti S.M.Perego
13/02/2019 INPS - Aumentano i contributi retributivi per il lavoro domestico S.M.Perego
13/02/2019 Nuove aliquote per la gestione separata per l’anno 2019 S.M.Perego
15/02/2019 Possibile proroga per l’invio della Comunicazione dei dati delle fatture S.M.Perego
15/02/2019 Scade il 18 gennaio il termine per l'emissione delle fatture elettroniche S.M.Perego
15/02/2019 Al via il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza S.M.Perego

Records 2241 to 2250 of 2397
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Titolo: Nuovi chiarimenti dell’AdE sulla fatturazione elettronica per i dati da trasmettere al STS   Data : 20/03/2019
 Nuovi chiarimenti dell’AdE sulla fatturazione elettronica per i dati da trasmettere al STS
La risposta interpello Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 78 ha chiarito che non deve essere documentata da fattura elettronica la prestazione sanitaria resa nei confronti di persone fisiche, indipendentemente dal soggetto che eroga detta prestazione.
Sono compresi nel perimetro del divieto anche i massaggiatori/massofisioterapisti ("titolo reso equivalente alla laurea in fisioterapia"), che sono, quindi, tenuti ad emettere fatture in formato analogico per le prestazioni rese nei confronti di persone fisiche.
Inoltre, dal momento che il divieto opera con riferimento alla prestazione, a nulla rilevando l'ambito soggettivo, l'obbligo di emettere fattura cartacea, nel caso di specie, ha efficacia anche nel caso in cui il prestatore sia un soggetto diverso da persona fisica, come, ad esempio, nell'ipotesi in cui il servizio sia reso da un ambulatorio fisioterapico.
Diversa è la circostanza in cui nell'erogare la prestazione il soggetto (il massofisioterapista) si avvalga di terzi (professionisti, strutture ambulatoriali) che fatturano a lui il servizio reso e non direttamente all'utente finale. In tale ipotesi sarà consentita la fatturazione elettronica da parte del terzo al massofisioterapista, non essendo presente un coinvolgimento diretto con il paziente.
Fonte: Risposta interpello Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 78 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.3.2019 - "Divieto di emissione di e-fattura per i massofisioterapisti" - Bilancini

Sezione:   Autore : S.M.Perego