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28/01/2019 Ulteriore proroga dei versamenti INAIL per i soggetti agli eventi sismici del 2016 e 2017 S.M.Perego
04/11/2016 Ulteriore proroga ed aumenti per le detrazioni finalizzate al recupero edilizo S.M.Perego
23/04/2016 Ulteriore svolta per il canone RAI 2016 S.M.Perego
07/04/2017 Ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sugli iper-ammortamenti S.M.Perego
16/07/2018 Ulteriori chiarimenti sui beni finiti di valore significativo S.M.Perego
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
19/04/2016 Ulteriori chiarimenti sul Regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego
14/03/2017 Ulteriori chiarimenti sulla c.d. residenza fiscale persone fisiche S.M.Perego
28/06/2019 Ulteriori chiarimenti sulle deleghe agli intermediari per i corrispettivi S.M.Perego

Records 2351 to 2360 of 2397
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Titolo: La fatturazione differita segue l’emissione dello scontrino   Data : 26/03/2019
 La fatturazione differita segue l’emissione dello scontrino
In presenza delle condizioni stabilite per l'emissione della fattura in modalità differita, il documento emesso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione può riportare, cumulativamente, tutte le operazioni poste in essere nel mese solare precedente nei confronti del medesimo cliente, sia che si tratti di cessioni di beni che di prestazioni di servizi (art. 21 co. 4 del DPR 633/72).
Il pagamento del corrispettivo può, in talune circostanze, essere antecedente alla data di emissione della fattura. È il caso, ad esempio, dell'esercente impianto di distribuzione di carburante che incassa il dovuto per la vendita del carburante, rilasciando un documento equipollente al DDT (ricevuta o scontrino secondo quanto precisato nella FAQ 21.12.2018 n. 45), ed emettendo fattura differita al cliente per gli acquisti effettuati nel mese. In tale circostanza possono ritenersi tuttora valide le precisazioni contenute nella C.M. 9.8.75 n. 27/501706, secondo cui, nell'ipotesi di adozione della fatturazione differita, "il pagamento totale o parziale effettuato contestualmente o successivamente all'emissione della bolletta di consegna o del documento di trasporto non fa venir meno la facoltà di emettere fattura entro il mese successivo".
Solo nell'ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo abbia luogo anteriormente all'emissione del DDT, "il cedente deve emettere la relativa fattura entro lo stesso giorno del pagamento" (v. ancora C.M. 9.8.75 n. 27/501706).
Nella FAQ n. 45 del 21.12.2018 l’AdE precisa che nel caso l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/15) l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri e nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 26.3.2019 - "L’incasso al momento della consegna non pregiudica la fattura “differita”" – Bilancini - Risposte Agenzia Entrate 21.12.2018

Sezione:   Autore : S.M.Perego