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Data Titolo Sezione Autore
11/05/2018 Fattura elettronica – Soppressione registri Iva S.M.Perego
11/05/2018 Ridotti gli interessi di mora delle somme iscritte a ruolo S.M.Perego
11/05/2018 Indeducibile l’acquisto di carburante se non c’è la fattura elettronica S.M.Perego
09/05/2018 La corsa all’aggiornamento in materia di Privacy - Trattamento dei dati personali S.M.Perego
09/05/2018 Nuova circolare sullo split payment S.M.Perego
09/05/2018 Approvati nuovi ISA S.M.Perego
03/05/2018 La ricezione della fattura elettronica può seguire percorsi diversi ma attenzione agli scarti S.M.Perego
03/05/2018 Le spese di vitto e alloggio addebitate ai committenti trovano la deducibilità integrale S.M.Perego
02/05/2018 Approvati i coefficienti per il 2018 dei fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
02/05/2018 Dall’1.7.2018 fatture elettroniche senza reali semplificazioni S.M.Perego

Records 301 to 310 of 2397
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Titolo: I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva   Data : 29/03/2019
 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva
La Corte di Cassazione, con la sentenza 28.3.2019 n. 8683, ha affermato che le attività di tenuta delle scritture contabili dell'impresa, redazione dei modelli IVA o della dichiarazione dei redditi, effettuazione di conteggi ai fini IRAP, IMU o di altre imposte, richiesta di certificati o presentazione di domande alla Camera di Commercio, assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria non rientrano tra le attività riservate ai soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione.
Di conseguenza, il professionista non iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che le ha poste in essere ha diritto al compenso per le prestazioni svolte.
L'esecuzione di una prestazione rientrante tra le attività riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale causa, invece, la nullità del contratto tra professionista e cliente (ex artt. 1418 e 2231 c.c.).
Si segnala che, ai fini della responsabilità penale per esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.), rileva non solo il compimento senza titolo di atti attribuiti in via esclusiva ad una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti in via esclusiva, siano individuati come di competenza "specifica" di una data professione, se lo svolgimento di tali attività crea le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da un soggetto abilitato (Cass. 18.7.2018 n. 33464).
Fonte: Cass. 28.3.2019 n. 8683 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.3.2019 - "Non riservato ai commercialisti elaborare dati e presentare dichiarazioni" - Pasquale

Sezione:   Autore : S.M.Perego