Ridotte le sanzioni per il visto infedele sui modelli 730
Con l'art. 7-bis del DL 4/2019, inserito in sede di conversione in legge, è stato modificato il regime sanzionatorio per il rilascio infedele del visto di conformità sui modelli 730 (art. 39 co. 1 del DLgs. 241/97).
Il professionista e il responsabile del CAF non sono più tenuti al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/73 (controllo formale delle dichiarazioni), anche qualora l'errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente.
L'infedele rilascio del visto di conformità sui modelli 730 è ora punito con una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, che può essere ridotta in base alla disciplina del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97):
- presentando una dichiarazione rettificativa;
- prima della formale contestazione dell'infedeltà del visto.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 29.3.2019 - "Visto infedele sui 730, abolita la responsabilità per l’imposta" - Negro
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