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Data Titolo Sezione Autore
19/05/2017 Compensazione orizzontale dei crediti fiscali con il Mod. F24 non per tutti Stefano M. Perego
17/05/2017 Denunciata alla UE la modifica dei termini di registrazione delle fatture passive S.M.Perego
17/05/2017 Riviste le violazioni in tema di reverse charge S.M.Perego
17/05/2017 In arrivo i preavvisi di anomalia relative alle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di vitto e alloggio addebitate dal professionista al committente S.M.Perego
17/05/2017 Approvati gli studi di settore per il 2016 S.M.Perego
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro S.M.Perego
17/05/2017 In arrivo la cedolare secca al 21% per i Bed and breakfast Stefano M. Perego
17/05/2017 L’affitto d’azienda non comporta l’automatico subentro nel contratto di locazione S.M.Perego
17/05/2017 Alcuni chiarimenti sulle prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie S.M.Perego

Records 561 to 570 of 2397
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Titolo: Antiriciclaggio dall’UIF le istruzioni per le operazioni in contanti   Data : 29/03/2019
 Antiriciclaggio dall’UIF le istruzioni per le operazioni in contanti
Il provvedimento UIF del 28.3.2019 reca le istruzioni in materia di "comunicazioni oggettive" correlate alle operazioni effettuate in contante.
Si stabilisce, in particolare, che le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le succursali insediate in Italia di tali soggetti e Poste Italiane S.p.A. inviano alla UIF, con cadenza mensile, una comunicazione contenente i dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro eseguita nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000,00 euro.
La comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione dell'operazione come sospetta ai sensi dell'art. 35 del DLgs. 231/2007 (SOS), quando l'operazione stessa:
- non presenti collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta;
- non sia effettuata da clienti a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
L'obbligo di invio delle comunicazioni oggettive decorre dal mese di aprile 2019; in sede di prima applicazione del provvedimento, le comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019 possono essere inviate alla UIF entro la data di scadenza relativa alle comunicazioni del mese di luglio 2019 (15.9.2019).
Fonte: Provvedimento Banca d’Italia UIF del 28.3.2019 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.3.2019 - "L’inoltro di una SOS non esonera dall’invio della comunicazione oggettiva" - Redazione

Sezione:   Autore : S.M.Perego