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12/10/2015 L’atto di costituzione del trust escluso dalle imposte ipotecarie e catastali S.M.Perego
12/10/2015 Pubblicato in G.U. il D.Lgs. 24.9.2015 n. 158 relativo alla riforma delle sanzioni amministrative tributarie. S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
12/10/2015 Tra le novità del D.Lgs. 139/2015 vi sono i costi di ricerca e pubblicità S.M.Perego
07/10/2015 Permangono dubbi applicativi sull’istanza integrativa alla “Voluntary disclosure” S.M.Perego
06/10/2015 Ravvedimento operoso in presenza di violazioni commesse nel quadro RW S.M.Perego
06/10/2015 Alcuni chiarimenti sui trattamenti di CIGS S.M.Perego
06/10/2015 Immobili delle Casse Edili esclusi da IMU e TASI S.M.Perego
06/10/2015 Pubblicate le disposizioni per la determinazione del reddito dei non residenti S.M.Perego
06/10/2015 Possibile sanare l’assenza del visto di conformità S.M.Perego

Records 1991 to 2000 of 2397
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Titolo: Conservazione delle fatture elettroniche   Data : 09/04/2019
Conservazione delle fatture elettroniche
Nel documento di ricerca Fondazione Nazionale dei Commercialisti pubblicato il 5.4.2019 vengono analizzate alcune questioni legate alla conservazione elettronica.
In occasione del forum del 15.1.2019 era stato chiesto se l'adesione al servizio gratuito offerto dall'Agenzia delle Entrate comportasse necessariamente l'assunzione della qualifica di responsabile della conservazione da parte del soggetto passivo. L'Agenzia aveva risposto operando un rinvio alle Linee guida dell'AgID.
Nell'ambito di un tavolo istituzionale intrattenuto con l'Agenzia delle Entrate, il CNDCEC è tornato sul punto, chiedendo se il ruolo di responsabile della conservazione potesse essere assunto dalla stessa Agenzia.
Secondo l'Amministrazione finanziaria, nel caso delle e-fatture, il "soggetto produttore" è colui in capo al quale il DPR 633/72 pone gli obblighi di emissione e conservazione. La responsabilità del servizio grava, quindi, sul soggetto obbligato, che ha, però, facoltà di affidare ad un terzo la conservazione di tutti o parte dei documenti.
In tale circostanza, il terzo "diventerebbe Responsabile del servizio", svolgendo, "in nome del soggetto produttore, le funzioni che garantiscono la conservazione a norma dei documenti informatici".
Nella circostanza, l'Agenzia delle Entrate rende noto che, laddove le venga affidato il servizio, gli obblighi e gli oneri previsti dagli artt. 6 e 7 del DPCM 3.12.2013 rientrerebbero sostanzialmente, salvo alcune delimitazioni, nell'ambito dei compiti ad essa delegati.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 6.4.2019 - "Obblighi e oneri della conservazione elettronica delegabili all’Agenzia" - Bilancini - Documento di ricerca FNC 5.4.2019

Sezione:   Autore : S.M.Perego