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26/05/2016 I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite S.M.Perego
26/05/2016 Le detrazioni per il recupero edilizio si trasferiscono all’erede S.M.Perego
26/05/2016 Entro il 31.5.2016 è possibile ricorrere all’estromissione agevolata S.M.Perego
24/05/2016 La legge sulle unioni civili (L. 76/2016) comporta alcune novità S.M.Perego
24/05/2016 Anche i terreni agricoli posseduti dai coadiuvanti coltivatori diretti sono esenti IMU S.M.Perego
24/05/2016 Conviene sempre la tenuta della contabilità per i forfetari e per i contribuenti minimi S.M.Perego
23/05/2016 Il maxi ammortamento si applica anche ai contribuenti minimi S.M.Perego
23/05/2016 Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile S.M.Perego
23/05/2016 Disponibile il codice tributo per i compensi corrisposti ad avvocati per negoziazione assistita e ad arbitri S.M.Perego
23/05/2016 Nel mese di giugno l’Agenzia delle Entrate chiederà chiarimenti a 220 mila contribuenti sui redditi 2013 S.M.Perego

Records 1411 to 1420 of 2397
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Titolo: Scade il 20 aprile il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche   Data : 09/04/2019
Scade il 20 aprile il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Il prossimo 23.4.2019 scade il termine per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre del 2019.
Per effetto del DM 28.12.2018, infatti, "il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo". Considerato che il 20.4.2019 cade di sabato, e che il 21 e il 22 sono giorni festivi, la scadenza viene posticipata al primo giorno lavorativo successivo, in aderenza al disposto di cui all'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011.
Essendo la fattura elettronica un documento informatico, il versamento dell'imposta è regolato dalle disposizioni di cui al DM 17.6.2014. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 14.4.2015 n. 16, tale disciplina differisce rispetto a quella relativa all'imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi degli artt. 15 e 15-bis del DPR 642/72.
La procedura di versamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture segue le regole stabilite dal novellato art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014. L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche ricevute, rende noto al soggetto passivo l'importo dovuto, riportandolo nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".
Tramite un servizio presente sullo stesso portale, sarà possibile scegliere se effettuare il versamento con addebito su conto corrente bancario o postale o se utilizzare il modello F24 predisposto dall'Agenzia.
Ad 11 giorni dalla scadenza però il servizio previsto dall’AdE non è ancora disponibile.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 8.4.2019 - "L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche non è “virtuale”" - Bilancini

Sezione:   Autore : S.M.Perego