Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
16/02/2016 Il super ammortamento del 40% in Unico 2016 S.M.Perego
18/02/2016 I fisioterapisti senza albo non possono costituirsi in STP S.M.Perego
17/02/2016 Le spese funebri entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
17/02/2016 Garanzia Giovani alcuni chiarimenti nella circ. INPS 16.2.2016 n. 32 S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
17/02/2016 Leasing finanziario abitativo – Un nuovo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato 29.1.2016 n. 4-2016/T S.M.Perego
15/02/2016 Nella dichiarazione Iva 2016 lo Split payment S.M.Perego
16/02/2016 Pronto il decreto di innalzamento delle percentuali di compensazione per gli agricoltori S.M.Perego
09/02/2016 I forfetari non applicano le ritenute d’acconto ma compilano il quadro RS in Unico S.M.Perego
16/02/2016 Approvate le specifiche tecniche per gli Studi di Settore 2015 S.M.Perego

Records 121 to 130 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Recuperabili le perdite dell’anno 2017 delle imprese in contabilità semplificata   Data : 11/04/2019
 Recuperabili le perdite dell’anno 2017 delle imprese in contabilità semplificata
Nell'ambito della nuova disciplina delle perdite fiscali per i soggetti IRPEF, l'art. 1 co. 26 della L. 145/2018 prevede che le perdite delle imprese in contabilità semplificata relative al periodo 2017, per la parte non compensata con il reddito complessivo di tale anno, è computata in diminuzione dei redditi d'impresa conseguiti:
- nei periodi 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei redditi stessi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- nel periodo 2020, in misura non superiore al 60% dei redditi stessi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
Con la circ. 10.4.2019 n. 8 (§ 2.13), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'eccedenza delle perdite 2017, non compensata nel triennio 2018-2020 in applicazione della disciplina transitoria, può essere compensate negli esercizi successivi secondo le nuove regole di riporto dettate dall'art. 8 del TUIR, ossia senza limiti di tempo, nella misura ordinaria dell'80% dei redditi d'impresa del periodo.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 8 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.4.2019 - "Riporto delle perdite “semplificate” 2017 anche dopo il 2020" - Zanetti

Sezione:   Autore : S.M.Perego