Da parte dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sul regime forfetario ex L. 190/2014
Con la circ. 10.4.2019 n. 9, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al riformato regime forfetario (L. 190/2014, come modificata dalla L. 145/2018).
In relazione alla causa di esclusione connessa al possesso di partecipazioni (art. 1 co. 57 lett. d) della L. 190/2014), la stessa non opera solo a condizione che il contribuente, nell'anno precedente a quello di applicazione del regime, provveda preventivamente a rimuovere la partecipazione.
Limitatamente al 2019, in considerazione delle tempistiche di approvazione della L. 145/2018, chi a fine 2018 risultava titolare di una partecipazione tale da far scattare la causa ostativa, può comunque applicare il regime agevolato, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, pena la fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020.
Rispetto all'esclusione determinata dalla partecipazione in srl:
- per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre riferirsi all'art. 2359 co. 1 e 2 c.c. e, nell'ambito delle persone interposte, vanno ricompresi i familiari di cui all'art. 5 co. 5 del TUIR;
- la riconducibilità dell'attività della srl a quelle svolte dal forfetario va valutata in concreto, indipendentemente dalla classificazione ATECO, anche se assume rilievo il fatto che la persona fisica in regime forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi alla srl direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dal reddito i correlati componenti negativi.
Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.4.2019 - "Partecipazioni dei forfetari salve per il 2019" - Rivetti
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