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Data Titolo Sezione Autore
14/05/2019 CAF e intermediari alle prese degli scontrini per gli acquisti di farmaci ad uso veterinario senza alcuna specifica S.M.Perego
14/05/2019 Nuove deleghe per gli intermediari per accedere ai dati utili all’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
11/05/2019 Tarda ad arrivare il software per il controllo degli ISA S.M.Perego
11/05/2019 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità S.M.Perego
11/05/2019 Le novità del Quadro RP per gli oneri detraibili e deducibili S.M.Perego
08/05/2019 IMU – Approvati i coefficienti per determinazione del valore dei fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
08/05/2019 Assosoftware chiarisce la compilazione della fattura elettronica nei confronti di privati esteri S.M.Perego
08/05/2019 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici S.M.Perego
08/05/2019 On line la guida e la procedura per la cessione della detrazione eco e sismabonus S.M.Perego

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Titolo: Da parte dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sul regime forfetario ex L. 190/2014   Data : 11/04/2019
 Da parte dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sul regime forfetario ex L. 190/2014
Con la circ. 10.4.2019 n. 9, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al riformato regime forfetario (L. 190/2014, come modificata dalla L. 145/2018).
In relazione alla causa di esclusione connessa al possesso di partecipazioni (art. 1 co. 57 lett. d) della L. 190/2014), la stessa non opera solo a condizione che il contribuente, nell'anno precedente a quello di applicazione del regime, provveda preventivamente a rimuovere la partecipazione.
Limitatamente al 2019, in considerazione delle tempistiche di approvazione della L. 145/2018, chi a fine 2018 risultava titolare di una partecipazione tale da far scattare la causa ostativa, può comunque applicare il regime agevolato, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, pena la fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020.
Rispetto all'esclusione determinata dalla partecipazione in srl:
- per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre riferirsi all'art. 2359 co. 1 e 2 c.c. e, nell'ambito delle persone interposte, vanno ricompresi i familiari di cui all'art. 5 co. 5 del TUIR;
- la riconducibilità dell'attività della srl a quelle svolte dal forfetario va valutata in concreto, indipendentemente dalla classificazione ATECO, anche se assume rilievo il fatto che la persona fisica in regime forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi alla srl direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dal reddito i correlati componenti negativi.
Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.4.2019 - "Partecipazioni dei forfetari salve per il 2019" - Rivetti

Sezione:   Autore : S.M.Perego