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Data Titolo Sezione Autore
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
23/09/2016 Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa S.M.Perego
23/09/2016 L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
22/09/2016 Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente S.M.Perego
22/09/2016 Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani” S.M.Perego

Records 1141 to 1150 of 2397
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Titolo: Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro   Data : 24/04/2019
 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro
Ai fini della trasmissione del c.d. "esterometro" (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015), sulla base delle specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, è necessario predisporre un file XML, il quale deve essere autenticato mediante una firma o un "sigillo" digitale ed inviato all'Agenzia delle Entrate.
Con la FAQ datata 22.2.2019 e pubblicata sul portale "Fatture e Corrispettivi", l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, ai fini della predisposizione e dell'invio del cd. "esterometro", è possibile utilizzare il servizio web gratuito dell'Agenzia, disponibile nel medesimo portale "Fatture e Corrispettivi". Il tracciato, già utilizzato per lo "spesometro" (art. 21 del DL 78/2010), consente infatti anche l'invio delle fatture emesse e/o ricevute nei confronti di soggetti esteri.
Per quanto concerne il c.d. "esterometro", in ragione del differimento dei termini di cui al DPCM 27.2.2019, entro il 30.4.2019 dovrà essere trasmessa una comunicazione avente ad oggetto i dati relativi ai mesi di gennaio 2019, febbraio 2019 e marzo 2019. Si ritiene, dunque, opportuno distinguere i dati delle fatture a seconda del mese di riferimento (gennaio, febbraio o marzo 2019), evitando di far confluire dati di periodi diversi nel medesimo file.
F
onte: Il Quotidiano del Commercialista del 23.4.2019 - "Possibile inviare l’esterometro con i servizi dell’Agenzia" - Cosentino - Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego