Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
18/03/2015 Validità DURC 2015 news S.M.Perego
12/03/2015 Aggiornamenti catastali - Obbligo della trasmissione telematica news S.M.Perego
09/03/2015 Certificazione Unica - Scadenza presentazione news S.M.Perego
06/03/2015 Procedure di invio della Certificazione Unica news S.M.Perego
05/03/2015 SPESOMETRO 2015 - Trasmissione telematica news S.M.Perego
05/03/2015 Novità Intrastat 2015 news S.M.Perego
05/03/2015 Variazione codici tributo news S.M.Perego
04/03/2015 MODELLI INTRASTAT - SEMPLIFICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRA “SERVIZI” news S.M.Perego
04/03/2015 Accordi Italia Svizzera - conti conti in bianco news S.M.Perego
04/03/2015 CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI - IMPORTI PER IL 2015 E TERMINI DI PAGAMENTO news S.M.Perego

Records 2181 to 2190 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità   Data : 11/05/2019
 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità
In sede di compilazione del modello REDDITI 2019 PF, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, ivi incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo entro il limite annuo di 10.000,00 euro (art. 54 co. 5 del TUIR).
Il maggior dubbio della disposizione in commento attiene al concetto di costi di soggiorno, non specificato dalla legge, né oggetto di chiarimenti di fonte ufficiale.
In generale, tale nozione sembra evocare quella di trasferta (DM 4.8.2011): pertanto, le spese di vitto afferenti ad un convegno che si tiene nel medesimo ambito territoriale in cui il professionista svolge la propria attività dovrebbero essere deducibili al 75% e nei limiti del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.
Sempre stando al citato DM 4.8.2011, tale ambito territoriale dovrebbe essere identificato nel Comune sede dell'attività professionale. Così, i costi di vitto e alloggio sarebbero interamente deducibili (nel limite di 10.000,00 euro) se implicano una "trasferta" del professionista atta a consentirne la partecipazione all'evento formativo. Diversamente, ove il corso o convegno fosse seguito, ad esempio, nel medesimo Comune in cui il professionista svolge la propria attività, le spese alberghiere e di ristorazione soggiacerebbero ai limiti di deducibilità di cui all'art. 54 co. 5 del TUIR.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 9.5.2019 - "Viaggi e soggiorni per corsi di formazione a deducibilità variabile" - Fornero

Sezione:   Autore : S.M.Perego