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Data Titolo Sezione Autore
11/05/2018 Fattura elettronica – Soppressione registri Iva S.M.Perego
11/05/2018 Ridotti gli interessi di mora delle somme iscritte a ruolo S.M.Perego
11/05/2018 Indeducibile l’acquisto di carburante se non c’è la fattura elettronica S.M.Perego
09/05/2018 La corsa all’aggiornamento in materia di Privacy - Trattamento dei dati personali S.M.Perego
09/05/2018 Nuova circolare sullo split payment S.M.Perego
09/05/2018 Approvati nuovi ISA S.M.Perego
03/05/2018 La ricezione della fattura elettronica può seguire percorsi diversi ma attenzione agli scarti S.M.Perego
03/05/2018 Le spese di vitto e alloggio addebitate ai committenti trovano la deducibilità integrale S.M.Perego
02/05/2018 Approvati i coefficienti per il 2018 dei fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
02/05/2018 Dall’1.7.2018 fatture elettroniche senza reali semplificazioni S.M.Perego

Records 301 to 310 of 2397
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Titolo: Pubblicati dall’AdE ulteriori chiarimenti sulla definizione degli errori formali   Data : 23/05/2019
 Pubblicati dall’AdE ulteriori chiarimenti sulla definizione degli errori formali
Violazioni oggetto di definizione (circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11)
Nella circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11 sono stati forniti chiarimenti in tema di definizione delle violazioni formali.
È stato specificato che non rientrano nella definizione le seguenti violazioni:
- omessa trasmissione delle dichiarazioni ad opera degli intermediari (art. 7-bis del DLgs. 241/97; la tardiva trasmissione è definibile);
- irregolarità od omessa fatturazione di operazioni esenti/non imponibili/escluse ove ci sia stato riflesso sulla determinazione del reddito (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97; in caso contrario sono definibili);
- irregolarità, come la mancata opzione per la cedolare secca o per il consolidato fiscale, che sono sanabili mediante remissione in bonis;
- irregolarità nelle comunicazioni delle liquidazioni IVA se l'imposta non è stata correttamente assolta (se assolta, invece, sono definibili).
Sono definibili le seguenti violazioni:
- omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione (art. 8 co. 3-bis del DLgs. 471/97);
- violazioni in tema di modelli INTRASTAT;
- dichiarazione inesatta, inclusa l'ipotesi in cui la dichiarazione sia stata trasmessa per Posta e non in via telematica.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 16.5.2019 - "Gli intermediari sanano con 200 euro solo la tardiva dichiarazione" - Cissello - Circolare Agenzia Entrate 15.5.2019 n. 11

Sezione:   Autore : S.M.Perego