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03/10/2016 I buoni “Open” devo essere annullati se non utilizzati nei termini previsti S.M.Perego
03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
03/10/2016 Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale S.M.Perego
03/10/2016 I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi S.M.Perego
03/10/2016 Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime S.M.Perego
03/10/2016 L’incentivo del conto termico vale anche per l’acquisto di stufe S.M.Perego
30/09/2016 In autotutela e contro il silenzio-rifiuto è possibile il ricorso alla C.T.P. S.M.Perego
30/09/2016 Aggiornati i tassi soglia di “Usura” in vigore dall’1.10.2016 S.M.Perego
30/09/2016 Si perde la non punibilità se si omettono due versamenti consecutivi S.M.Perego
30/09/2016 Ulteriori informazioni disponibili all’intermediario nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego

Records 1111 to 1120 of 2397
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Titolo: Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione   Data : 26/06/2019
 Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione
La circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 14 ha chiarito che i nuovi termini che consentiranno, dall'1.7.2019, di emettere la fattura immediata entro dieci giorni dalla data dell'operazione, non hanno modificato le regole in tema di fatturazione differita previste dall'art. 21 co. 4 del DPR 633/72.
Tuttavia, laddove la norma richieda che venga specificato un riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione (come ad esempio nel caso in cui la consegna o spedizione dei beni risulti da documento di trasporto), è possibile indicare una sola data, ovvero, per le e-fatture mediante SdI, "quella dell'ultima operazione".
Con riferimento al novellato art. 21 del DPR 633/72, il quale prevede che tra le indicazioni che devono essere riportate nella fattura, sia necessario indicare la data di effettuazione dell'operazione, nel caso sia diversa da quella di emissione, l'Agenzia ha sottolineato come il Sistema di Interscambio attesti "inequivocabilmente e trasversalmente" la data e l'orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica.
È, pertanto, possibile ammettere che, nel campo "Data" della sezione "Dati generali" del file della e-fattura, debba essere riportata la data di effettuazione dell'operazione. Tale data dovrà essere altresì presa a riferimento per l'annotazione del documento, atteso che l'art. 23 del DPR 633/72 prevede che le fatture emesse siano annotate "entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione".
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 14) Il Quotidiano del Commercialista del 18.6.2019 - "Fattura differita con la data dell’ultima operazione" - Bilancini - La Grutta - Circolare Agenzia Entrate 17.6.2019 n. 14

Sezione:   Autore : S.M.Perego