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01/06/2016 Solo i fabbricati accatastati in A/6 e D/10 possono essere considerati rurali S.M.Perego
28/10/2015 Solo l’acquirente paga l’IVA se non si vede riconosciute le agevolazioni prima casa S.M.Perego
10/10/2016 Solo l’importatore č sanzionabile per l’evasione dell’IVA S.M.Perego
10/05/2017 Solo la rinuncia al ricorso salva dalle spese S.M.Perego
15/06/2015 Somme dovute per l’inosservanza della normativa catastale - Versamento mediante il modello F24 S.M.Perego
24/06/2016 Sono indetraibili gli interessi contratti dalla cooperativa edilizia S.M.Perego
30/04/2015 Sono pervenute dall’INPS le istruzioni relative alle iscrizioni ai sindacati S.M.Perego
30/06/2016 Sono sempre detraibili le spese sostenute nel c.d. “mini condominio” S.M.Perego
30/06/2017 Sono soggetti ad IVA il trasporto di beni in esportazione verso soggetti diversi dall'esportatore S.M.Perego
20/10/2015 Soppresso il lavoro a progetto restano i Co.co.co. S.M.Perego

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Titolo: Esclusa l’applicazione di sanzioni per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi del secondo semestre 2019   Data : 04/07/2019
 Esclusa l’applicazione di sanzioni per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi del secondo semestre 2019
Ai sensi del novellato art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015, per i primi sei mesi di vigenza dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, le sanzioni di cui all'art. 2 co. 6 del medesimo decreto non si applicano se il soggetto passivo invia i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Nel caso di soggetti che non abbiano ancora completato il processo di messa in servizio dei registratori telematici, l'invio dei dati potrà avvenire mediante modalità che saranno individuate con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 15/2019).
L'art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015 consente di rinviare soltanto la fase di trasmissione dei dati e non anche quella di memorizzazione degli stessi, che deve avvenire all'atto della vendita, pertanto, i soggetti per i quali l'obbligo in parola è entrato in vigore dall'1.7.2019 e che non hanno ancora messo in servizio i registratori assolvono l'obbligo di memorizzazione:
- rilasciando lo scontrino fiscale mediante il misuratore fiscale in uso o il registratore telematico non ancora in servizio;
- rilasciando ricevuta fiscale;
- emettendo fattura, ove richiesta.
Inoltre, gli stessi continuano a registrare i corrispettivi ex art. 24 del DPR 633/72.
Resta ferma la possibilità di rilasciare il documento commerciale mediante la procedura web dell'Agenzia, che consente anche di memorizzare e trasmettere i dati in via telematica.
Inoltre, a seguito della modifica dell'art. 21 co. 4 del DPR 633/72 ad opera del DL 34/2019 convertito, a decorrere dall'1.7.2019, è prevista la possibilità di emettere la fattura immediata entro dodici giorni dalla data di effettuazione dell'operazione. Ove tale data sia differente da quella di emissione, il soggetto passivo sarà tenuto a dare conto di entrambe nel documento. Con l'introduzione dei nuovi termini decadono le misure di annullamento delle sanzioni nel caso di trasmissione della fattura tardiva previste dal DL 119/2018.
Inoltre, per effetto delle modifiche del DL 34/2019 convertito, nei primi sei mesi di vigenza dell'obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi, le sanzioni di cui all'art. 2 co. 6 del DLgs. 127/2015 non si applicano se i dati sono inviati entro il mese successivo all'effettuazione dell'operazione.
Con la circ. 29.6.2019 n. 15 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che beneficiano della moratoria delle sanzioni anche i soggetti che ancora non si sono dotati dei registratori telematici, purché trasmettano i dati secondo modalità che saranno definite con successivo provvedimento, e provvedano alla memorizzazione mediante i registratori di cassa o emettendo ricevuta fiscale.
Infine, con comunicato stampa del 29.6.2019, l'Agenzia ha annunciato l'attivazione, sul proprio sito, della procedura web gratuita dedicata alla memorizzazione e all'invio dei corrispettivi.
Fonte: - Circ. Agenzia delle Entrate 29.6.2019 n. 15 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.7.2019 - "Il processo di digitalizzazione di fatture e corrispettivi entra nella seconda fase" - Bilancini - Cosentino

Sezione:   Autore : S.M.Perego