Controlli formali soggetti a semplificazioni
L'art. 4-bis del DL 34/2019 (conv. L. 58/2019) ha introdotto nell'art. 36-ter del DPR 600/73 il co. 3-bis, in base al quale gli uffici non potranno richiedere ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi.
La norma dà attuazione, mediante richiamo espresso, all'art. 6 co. 4 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), ed è coerente con quanto previsto dall'art. 7 comma 1 lett. f) del DL 70/2011 (c.d. decreto sviluppo).
Ove la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe, ovvero elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente, la stessa è da considerarsi legittima, mentre eventuali richieste documentali per dati già in proprio possesso sono da considerarsi inefficaci.
Fonte: L. 58_2019 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.7.2019 - "Anche per il controllo formale divieto di richiedere dati già in possesso degli uffici" - Boano
|