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Data Titolo Sezione Autore
10/06/2019 Parte la richiesta dei dati utili all’applicazione ISA S.M.Perego
10/06/2019 Per coloro che hanno optato per il regime forfetario dall’1.1.2019 non sono dovuti acconti S.M.Perego
10/06/2019 Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75% S.M.Perego
10/06/2019 Nuovo portale per il processo tributario telematico S.M.Perego
10/06/2019 Novità dall’INPS sul "bonus bebè" S.M.Perego
31/05/2019 Non è ancora disponibile l’accordo al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche S.M.Perego
30/05/2019 Gli ”Indici sintetici di affidabilità fiscale” al via senza software di calcolo – Intermediari in affanno S.M.Perego
30/05/2019 Scade il 17.6.2019 l’acconto IMU e TASI S.M.Perego
30/05/2019 Parte la fattura elettronica semplificata per importi sino a 400 euro S.M.Perego
30/05/2019 Corrispettivi elettronici - Tutto pronto - Si parte il 1° luglio senza proroghe S.M.Perego

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Titolo: Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità   Data : 10/07/2019
 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità
Con l'art. 4-sexies del DL 34/2019, introdotto in sede di conversione nella L. 58/2019, sono state apportate modifiche alle modalità di calcolo e al periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica (DSU).
In sintesi, si prevede che, a decorrere dall'1.1.2020 la DSU avrà validità dal momento della presentazione fino al 31 dicembre dello stesso anno, e non più fino al 31 agosto dell'anno successivo.
Ad esempio, una DSU presentata il 20.2.2020 sarà valida fino al 31.12.2020.
La successiva novità in materia di DSU consiste, invece, nella possibilità per l'interessato di scegliere quali redditi prendere come riferimento per determinare l'ISEE.
Il nuovo art. 4-sexies del DL 34/2019, infatti, stabilisce che i dati sui redditi e sul patrimonio da considerare all'interno della DSU sono quelli relativi al secondo anno precedente alla presentazione della stessa.
Tuttavia l'interessato potrà optare, qualora lo ritenesse più conveniente per il nucleo familiare, per i dati reddituali e di patrimonio relativi all'anno precedente.
Fonte: Art. 4 sexies DL 30.4.2019 n. 34 - Il Quotidiano del Commercialista del 10.7.2019 - "Dal 2020 dichiarazione sostitutiva unica con nuovo periodo di validità" – Silvestro

Sezione:   Autore : S.M.Perego