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Data Titolo Sezione Autore
24/01/2018 Agenzia delle Entrate Semplificazioni sulla comunicazione dei dati delle fatture delle bollette doganali S.M.Perego
14/12/2017 Agenzia delle Entrate-Riscossione Riaperta la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
14/12/2016 Agevolati i cittadini italiani residenti all’estero che rientrano in Italia S.M.Perego
10/03/2017 Agevolato, ai fini della patent box, l’uso di software coperto da copyright S.M.Perego
18/11/2015 Agevolazione “prima casa” anche senza aver alienato la precedente S.M.Perego
06/11/2015 Agevolazioni anche nel 2016 ai vecchi minimi S.M.Perego
10/02/2016 Agevolazioni prima casa – Il credito può essere speso prima della vendita S.M.Perego
20/01/2016 Agevolazioni prima casa - Mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi S.M.Perego
29/04/2016 Agevolazioni prima casa – Ravvedimento operoso senza sanzioni S.M.Perego
12/03/2015 Aggiornamenti catastali - Obbligo della trasmissione telematica news S.M.Perego

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Titolo: La mancata adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche   Data : 24/07/2019
 La mancata adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche
In data 19.7.2019, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito nuove risposte in tema di fatturazione elettronica, all’interno della sezione dedicata alle FAQ.
In particolare, con la risposta n. 125 è stato chiarito che la mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche costituirà un elemento che verrà valutato nell’ambito dell’analisi del rischio di evasione dei soggetti passivi IVA; infatti, i controlli incrociati saranno effettuati anche in caso di eliminazione del file completo della e-fattura.
Per quanto concerne i privati consumatori, è stato chiarito che l’accesso al servizio di consultazione delle fatture elettroniche a loro indirizzate sarà attivato a partire dall’1.11.2019 (FAQ nn. 98 e 126).
Con la risposta n. 108, inoltre, è stato ricordato che, nonostante non sussista l’obbligo di sottoscrivere digitalmente i file delle fatture elettroniche emesse in ambito B2B e B2C, l’utilizzo della firma digitale può essere comunque opportuno per dimostrare più agevolmente l’autenticità dell’origine e l’integrità del documento.
Fonte: FAQ Agenzia delle Entrate 19.7.2019 – Notiziario Eutekne

Sezione:   Autore : S.M.Perego