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Data Titolo Sezione Autore
14/10/2015 Legittima la convocazione dell’assemblea tramite PEC S.M.Perego
14/10/2015 Dal 2016 più alta la soglia della deducibilità delle spese di pubblicità e rappresentanza S.M.Perego
14/10/2015 Dal 1.1.2016 spariscono i Co.Co.Pro. S.M.Perego
14/10/2015 INPS - Anche il lavoro occasionale e accessorio è soggetto alle prestazioni di sostegno al reddito S.M.Perego
13/10/2015 Pubblicate le istruzioni e la modulistica per accedere agli sgravi contributivi S.M.Perego
13/10/2015 Il 22.10.2015 entra in vigore la riforma del sistema penale tributario (D.Lgs. 158/2015). S.M.Perego
13/10/2015 Aggiornati gli indici biennali da accertamento sintetico (Redditometro) S.M.Perego
13/10/2015 Anche nel 2016 prosegue la proroga dei bonus edilizi del 65% e del 50%. S.M.Perego
13/10/2015 Nuove dilazioni per i ruoli S.M.Perego
12/10/2015 Prorogato al 16.10.2015 il termine per la presentazione delle istanze per accedere al credito d’imposta per le strutture alberghiere S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
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Titolo: Il pagamento degli oneri di riscatto sono a carico dei datori di lavoro   Data : 29/07/2019
 Il pagamento degli oneri di riscatto sono a carico dei datori di lavoro
Con la circ. 24.7.2019 n. 105, l'INPS è intervenuto in merito alla disposizione ex art. 22 co. 3 del DL 4/2019, che attribuisce ai Fondi di solidarietà il compito di provvedere, a loro carico e previo versamento della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili, precedenti all'accesso ai Fondi medesimi.
Nell'occasione, sono state fornite ai datori di lavoro interessanti istruzioni relative sia all'esercizio della facoltà di riscatto e di ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto pensionistico, sia alle modalità di presentazione delle relative istanze nonché di pagamento degli oneri di riscatto/ricongiunzione, effettuabile in un'unica soluzione.
In particolare, le istanze - con allegate le dichiarazioni di consenso dei lavoratori debitamente sottoscritte - dovranno essere presentate dal datore di lavoro alla sede INPS competente per territorio, utilizzando un apposito modello reperibile sul sito Internet dell'Istituto, seguendo il percorso "Prestazioni e Servizi", "Tutti i moduli", "Assicurato/Pensionato".
Fonte: Circ. INPS 24.7.2019 n. 105 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.7.2019 - "Oneri di riscatto ai Fondi di solidarietà versati in un’unica soluzione" – Mamone

Sezione:   Autore : S.M.Perego