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Data Titolo Sezione Autore
13/11/2018 Minimi e forfetari soggetti alla conservazione delle fatture ed alla stampa dei registri Iva S.M.Perego
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego
12/11/2018 La fattura elettronica viene scartata in assenza di Iva S.M.Perego
07/11/2018 Pronto il modello per la nuova rottamazione S.M.Perego
07/11/2018 Fattura elettronica – Intermediari in difficoltà con le deleghe S.M.Perego
03/11/2018 Intermediari esclusi dalla fatturazione elettronica S.M.Perego
30/10/2018 Per i super-ammortamenti nessuna proroga nel 2019 S.M.Perego
30/10/2018 Al via la fattura elettronica senza delega all’intermediario S.M.Perego
26/10/2018 Recupero delle perdite subite con il passaggio al principio di cassa S.M.Perego
26/10/2018 Fattura elettronica – La delega diretta comporta alcune difficoltà S.M.Perego

Records 231 to 240 of 2397
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Titolo: Alcuni chiarimenti sull’applicazione degli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale   Data : 02/08/2019
 Alcuni chiarimenti sull’applicazione degli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale
Durante l'evento del 24.7.2019, organizzato in collaborazione con Rete Impresa Italia, sono stati resi alcuni chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate e dalla SOSE in merito all'applicazione degli ISA. Tra i più rilevanti, si segnalano i seguenti:
- in relazione ai bassi punteggi di affidabilità che frequentemente si riscontrano nelle imprese in contabilità semplificata, la SOSE ha affermato che, per poter verificare se gli ISA non valutano correttamente tali realtà, occorre attendere i dati reali dei modelli ISA di quest'anno, per cui eventuali particolarità possono solo essere segnalate nel campo annotazioni;
- i benefici del regime premiale possono essere disconosciuti laddove il raggiungimento di un certo livello di affidabilità sia l'effetto della dichiarazione nei modelli ISA di dati incompleti o inesatti (ad esempio, se, a seguito di controlli, l'originario punteggio di 8 viene ridotto a 7,5, potrebbero essere disconosciute tutte le compensazioni effettuate con il credito "coperto" dal beneficio dell'esonero dal visto di conformità di cui al regime premiale, con la conseguenza che i versamenti compensati risulterebbero omessi);
- in caso di operazioni straordinarie, gli ISA non trovano applicazione nella misura in cui l'operazione comporti l'inizio o la fine dell'attività per il soggetto coinvolto (così di nessuna esclusione può beneficiare il dante causa che prosegua nell'attività d'impresa perché il conferimento ha riguardano solo un ramo d'azienda).
Secondo la SOSE e L'AdE assumono, quindi, particolare importanza le annotazioni poste all'interno degli ISAal fine di poter valutare correttamente la posizione del contribuente.
Fonte: Il Sole - 24 Ore del 2.8.2019, p. 22 - "Niente pagelle fiscali se l’attività prosegue dopo il conferimento" - Pegorin – Ranocchi

Sezione:   Autore : S.M.Perego