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12/09/2016 Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
12/09/2016 Gli immobili posseduti in ambito UE sono già noti dal 2014 all’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
09/09/2016 Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria S.M.Perego
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
09/09/2016 Inserite maggiori informazioni sugli studi di settore nel “Cassetto Fiscale” del contribuente S.M.Perego
09/09/2016 Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale S.M.Perego
08/09/2016 Scade il 20.9.2016 la trasmissione telematica della “Black List” S.M.Perego
08/09/2016 Entro il 31.12.2016 l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
08/09/2016 Soggetto a plusvalenza la parte dell’immobile non adibito a prima casa S.M.Perego

Records 1171 to 1180 of 2397
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Titolo: Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole   Data : 02/08/2019
 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole
Con il principio di diritto 1.8.2019 n. 21 l'Agenzia delle Entrate ha affermato che le procedure per il reso merce previste dalle ris. 154/2001 e 219/2003, applicabili per i beni il cui acquisto è stato documentato con scontrino fiscale, sono valide anche per le operazioni effettuate da soggetti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 e certificate mediante documento commerciale (DM 7.12.2016).
Tali procedure riguardano le ipotesi in cui:
- il cliente intenda sostituire un bene con altro prodotto di uguale o maggior valore, ovvero con un "buono acquisto" da spendere successivamente alla restituzione;
- il cliente intenda ottenere il rimborso integrale del prezzo pagato.
In particolare, la procedura di reso deve fornire tutti gli elementi che servono a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l'acquisto originario (generalità del soggetto acquirente, ammontare del prezzo rimborsato, dati del documento originario, numero di identificazione attribuito alla pratica di reso). Tali elementi sono supportati dalle scritture ausiliarie di magazzino che consentono di conoscere la movimentazione del bene reinserito nel circuito di vendita.
Fonte: Principio di diritto Agenzia delle Entrate 1.8.2019 n. 21 - Il Quotidiano del Commercialista del 2.8.2019 - "Valide le “vecchie” procedure per i resi merce con documento commerciale" – Cosentino

Sezione:   Autore : S.M.Perego