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23/09/2015 Deducibili gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione? S.M.Perego
23/09/2015 730 precompilato - Funziona? S.M.Perego
23/09/2015 Qualche novità in tema di riscossione, contenzioso, interpelli, sanzioni penali e amministrative S.M.Perego
22/09/2015 Termine di compilazione del Registro dei beni ammortizzabili S.M.Perego
22/09/2015 Tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni - Sanzioni S.M.Perego
22/09/2015 Pubblicato il manuale contro la corruzione dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
22/09/2015 La suddivisione dei costi nel quadro RE e nel quadro G degli studi di settore S.M.Perego
22/09/2015 Sanzione unica per le violazioni su più tributi e più annualità S.M.Perego
22/09/2015 Dubbia l’iscrizione all’AIRE se la residenza viene trasferita in Paesi a fiscalità privilegiata S.M.Perego
03/09/2015 Nessuna sanzione proporzionale se le ritenute sono state versate S.M.Perego

Records 2031 to 2040 of 2397
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Titolo: Proroga versamenti al 30.902019 – Definiti gli effetti sulle rateizzazioni   Data : 02/08/2019
Proroga versamenti al 30.902019 – Definiti gli effetti sulle rateizzazioni
Con la ris. 1.8.2019 n. 71, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione alla proroga al 30.9.2019 dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre, a favore dei soggetti che:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro;
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza" ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
I soggetti che beneficiano della proroga possono effettuare i versamenti anche entro il 30.10.2019, applicando la maggiorazione dello 0,4%.
In caso di rateizzazione dal 30 settembre, le rate scadono:
- per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 16 ottobre e il 18 novembre, con applicazione degli interessi sulla seconda e terza rata;
- per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 31 ottobre e il 2 dicembre, con applicazione degli interessi sulla seconda e terza rata.
Se ci si avvale del versamento differito al 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,4%:
- per i contribuenti titolari di partita IVA, le rate si riducono a due, scadenti il 30 ottobre e il 18 novembre, con applicazione degli interessi da rateizzazione solo sulla seconda e ultima rata;
- per i contribuenti non titolari di partita IVA, le rate rimangono tre, scadenti il 30 ottobre, il 31 ottobre e il 2 dicembre, ma gli interessi da rateizzazione si applicano solo sulla terza e ultima rata.
È comunque possibile non avvalersi della proroga mantenendo il precedente piano di rateazione, ma versando le prime quattro o tre rate (in caso di differimento con lo 0,4%) entro il 30.9.2019, senza interessi.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 1.8.2019 n. 71 - Il Quotidiano del Commercialista del 2.8.2019 - "Ulteriore proroga dei versamenti al 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,4%" – Negro

Sezione:   Autore : S.M.Perego