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Data Titolo Sezione Autore
22/12/2017 Per l'acquisto dei carburanti anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica all’1.7.2018 S.M.Perego
22/12/2017 Rinviato l’obbligo di fatturazione elettronica nel c.d. tax free shopping S.M.Perego
22/12/2017 Permangono i dubbi sulla detraibilità dell’IVA per le fatture a cavallo dell’anno S.M.Perego
22/12/2017 Nessun limite di spesa alle detrazioni sulle ristrutturazioni S.M.Perego
21/12/2017 Reverse charge anche per la cessione di rottami di vetro S.M.Perego
21/12/2017 Dall’1.1.2018 nuova fattura elettronica per l’acquisto di farmaci S.M.Perego
21/12/2017 La notifica ad un solo condebitore interrompe la decadenza dei termini S.M.Perego
21/12/2017 INAIL Al via gli incentivi per il miglioramento dei livelli di salute S.M.Perego
20/12/2017 Scade il 2.1.2018 il termine per notificare le cartelle di pagamento S.M.Perego
20/12/2017 Pubblicato l’elenco delle società e fondazioni destinatari dello split payment S.M.Perego

Records 431 to 440 of 2397
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Titolo: Accertamento Certo se si omettono gli ISA   Data : 09/08/2019
 Accertamento certo se si omettono gli ISA
Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, è applicabile la sanzione di cui all'art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97 (da 250,00 a 2.000,00 euro).
Al fine di incentivare l'assolvimento spontaneo degli obblighi tributari, prima della contestazione della violazione, l'Agenzia delle Entrate rende disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente le informazioni in proprio possesso (secondo le modalità di cui all'art. 1 co. 634 - 636 della L. 190/2014), invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Per quest'anno, nel testo delle comunicazioni di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi sarà presente un apposito invito a trasmettere il modello ISA, qualora non sia indicata negli appositi quadri una causa di esclusione.
Inoltre, nei casi di omissione della comunicazione, l'Agenzia delle Entrate può procedere, previo contraddittorio, ad accertamento induttivo in base agli artt. 39 co. 2 del DPR 600/73 e 55 del DPR 633/72.
Inoltre L'indicatore di anomalia ISA "Incidenza dei costi residuali di gestione" è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione (rigo F23 del modello ISA) e quelli totali ed è volto a verificare che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative siano una plausibile componente residuale di costo. L'anomalia che tale indicatore rileva è insensibile all'adeguamento per cui eventuali situazioni particolari non possono che essere segnalate nel campo Note aggiuntive del modello.
Gli Autori rilevano che, per limitare l'anomalia, è opportuno compilare con particolare attenzione i campi "interni" del rigo F23 poiché sono sottratti dal computo dell'indicatore i valori dei campi da 2 a 7 del modello. Inoltre, già in sede di registrazione contabile si dovrebbe moderare l'utilizzo di conti come "spese varie" o "spese generali", essendo preferibile una più precisa valutazione che faccia affluire le spese in conti più specifici destinati ad essere riportati nei righi F15, F17, F18 del modello ISA. Frequentemente, la presenza di imposte e tasse deducibili che vanno inserite nel campo "interno" 9 del rigo F23, non permette la sterilizzazione dell'indicatore poichè tale voce, a differenza degli altri campi "di cui" del rigo F23, non è contemplata fra gli elementi da sottrarre al totale per il calcolo dell'indice.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 2.8.2019 n. 17 – Notiziario Eutekne

Sezione:   Autore : S.M.Perego