Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
20/07/2015 Finalmente un servizio gratuito per la fatturazione elettronica dal 1.7.2016 S.M.Perego
20/07/2015 Un Nuovo aggiornamento di GE.RI.CO al 17 luglio. S.M.Perego
20/07/2015 Le imposte pagate all’estero vengono riconosciute dalle CTP anche in assenza di dichiarazione S.M.Perego
16/07/2015 Scade il 31.7.2015 la presentazione del mod. 770 e l’invio telematico delle certificazioni uniche nonostante alcuni dubbi sulla compilazione. S.M.Perego
16/07/2015 La Certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE) si rinnova nuovamente dal 1.10.2015 S.M.Perego
16/07/2015 Il ravvedimento operoso del quadro RW S.M.Perego
16/07/2015 Scade oggi il termine di versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Cassazione interviene sull’omesso Reverse Charge conseguente a un acquisto intracomunitario S.M.Perego
16/07/2015 Massofisioterapisti con detraibilità ai fini IRPEF limitata S.M.Perego
16/07/2015 Ridotti i termini processuali di sospensione feriale nel processo amministrativo S.M.Perego

Records 2091 to 2100 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: ISA anche per enti non profit   Data : 09/09/2019
 ISA anche per enti non profit
Gli enti non profit che alla data del 31.12.2018 esercitavano attività economiche per le quali risultano approvati gli ISA sono soggetti alla presentazione dei relativi modelli (parte integrante del modello REDDITI). Considerato che un'elevata percentuale di enti non commerciali è soggetta al regime forfetario di cui alla L. 398/91, trova applicazione la causa di esclusione dagli ISA per determinazione del reddito con criteri forfetari. Conseguentemente, tali soggetti non saranno tenuti alla compilazione del relativo modello e dovranno indicare il codice di esclusione (n. 5) nel modello REDDITI.
Viceversa, gli enti non commerciali che non hanno optato per il citato regime forfetario o non ne sono soggetti per carenza di requisiti soggettivi o oggettivi (si pensi, ad esempio, al superamento del plafond di 400.000,00 euro), devono barrare la casella ISA posta nel frontespizio della dichiarazione e compilare il relativo modello in base alla tipologia di attività svolta.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 9.9.2019 - "Per l’assoggettamento a ISA delle ASD rileva il plafond" – Napolitano
Sezione:   Autore : S.M.Perego