Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
27/04/2017 Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata sulle operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
26/04/2017 Nuova definizione delle liti pendenti nel DL 50/2017 al calcolo convenienza S.M.Perego
26/04/2017 Dall’1.7.2017 lo split payment si estende riducendo le compensazioni IVA S.M.Perego
26/04/2017 Nuovi limiti alla detrazione dell’IVA sugli acquisti S.M.Perego
26/04/2017 Datori di lavoro obbligati ai conguagli da 730 S.M.Perego
24/04/2017 Dal 1° luglio lo “Split Payment” si estende anche ai professionisti S.M.Perego
24/04/2017 Sufficiente la lottizzazione di un terreno perché si configuri la plusvalenza S.M.Perego
24/04/2017 Approvati i nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria catastale “D” S.M.Perego
24/04/2017 INPS – Ai lavoratori non vedenti previsto un beneficio pensionistico S.M.Perego
21/04/2017 Nuova tassonomia integrata per il deposito dei bilanci S.M.Perego

Records 621 to 630 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Alcuni chiarimenti sugli ISA ma i controlli ancora difettano   Data : 12/09/2019
 Alcuni chiarimenti sugli ISA ma i controlli ancora difettano
Con la circ. 9.9.2019 n. 20, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione degli ISA per il periodo 2018, dando risposta a quesiti pervenuti nel corso degli incontri con la stampa specializzata e le associazioni di categoria.
In merito al regime premiale, viene precisato che il riconoscimento dei benefici in base al punteggio di affidabilità sia vincolato all'esito dell'applicazione degli ISA al momento della presentazione della dichiarazione entro i termini ordinari. Conseguentemente, la correzione della dichiarazione tempestivamente presentata da cui derivi, per effetto del ricalcolo dell'ISA, un punteggio di affidabilità maggiore rispetto a quello originario ottenuto con i dati errati non consentirebbe di avvalersi dei benefici del regime premiale.
Inoltre, il raggiungimento di un livello di affidabilità idoneo all'ottenimento di benefici premiali - precisa l'Agenzia - deve ritenersi subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente ai fini dell'applicazione degli ISA siano corretti e completi. Laddove il raggiungimento di una premialità sia l'effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti, non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio.
Conseguentemente, i benefici previsti dal regime premiale potrebbero essere disconosciuti, se, a seguito del ricalcolo dell'ISA con i dati corretti, il punteggio scenda al di sotto delle soglie minime richieste per i singoli benefici.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 9.9.2019 n. 20 - Il Quotidiano del Commercialista del 10.9.2019 - "Per gli ISA anomalie degli indicatori nelle “Note aggiuntive”" – Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego