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30/04/2018 L’assegnazione agevolata di beni ai soci si dichiara nel quadro RQ del modello REDDITI 2018 S.M.Perego
30/04/2018 Nel quadro E del 730_2018 e nel quadro RP REDDITI PF 2018 i nuovi oneri S.M.Perego
30/04/2018 Entro il 4 luglio 2018 si dichiarano alla CCIAA i proprietari effettivi di Spa e Trust S.M.Perego
02/05/2018 Dall’1.7.2018 fatture elettroniche senza reali semplificazioni S.M.Perego
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02/05/2018 Da 2 maggio è possibile confermare la precompilata ma CAF e intermediari ancora nel limbo S.M.Perego
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Titolo: Primi chiarimenti dell’AdE sugli oneri detraibili – spese mediche e scolastiche   Data : 03/03/2016
Primi chiarimenti dell’AdE sugli oneri detraibili – spese mediche e scolastiche
Nella circ. 2.3.2016 n. 3, l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione ad alcuni oneri detraibili.
In particolare, in materia di spese sanitarie è stato chiarito che, ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR:
- la detrazione IRPEF del 19% si applica alle spese sostenute per l'educatore professionale, la mesoterapia e l'ozonoterapia;
- non sono detraibili le spese per il pedagogista e le grotte di sale.
Per quanto riguarda le spese di istruzione, inoltre, è precisato che:
- i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce per stampanti), all'edilizia scolastica (es. pagamento di piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione) e all'ampliamento dell'offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rientrano nell'ambito di applicazione della lett. i-octies) dell'art. 15 co. 1 del TUIR riguardante la detrazione IRPEF del 19% prevista per le erogazioni liberali senza alcun limite massimo;
- le tasse (es. di iscrizione e di frequenza), i contributi obbligatori (es. spesa per la mensa scolastica), nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla suddetta lett. i-octies), rientrano nella previsione della precedente lett. e-bis) dello stesso art. 15 che prevede una detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza di scuole d'infanzia nel limite annuo non superiore a 400,00 euro per studente.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 2.3.2016 n. 3 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.3.2016 - "Spese per educatore professionale, mesoterapia e ozonoterapia detraibili" – Negro – Il Quotidiano del Commercialista del 3.3.2016 - "La sostituzione della caldaia consente di fruire del bonus mobili" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego