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Data Titolo Sezione Autore
12/12/2016 Potenziate le detrazioni IRPEF/IRES per le parti comuni condominiali nel 2017 S.M.Perego
18/04/2016 Precompilata ma non per tutti S.M.Perego
13/01/2016 Predisposti i modelli F24 di artigiani e commercianti dall’INPS S.M.Perego
23/03/2016 Predisposto il manuale per il deposito del bilancio 2015 S.M.Perego
13/06/2017 Premi di produttività soggetti alla verifica nel 730 S.M.Perego
05/02/2016 Prestazioni di lavoro occasionale e accessorio – NASpI - Messaggio INPS 4.2.2016 n. 494 S.M.Perego
14/03/2016 Previste maggiori tutele INPS per gli iscritti alla gestione separata S.M.Perego
20/04/2016 Previste modifiche al patrimonio netto S.M.Perego
27/03/2018 Previsti i primi adempimenti sulla fatturazione elettronica B&C S.M.Perego
11/11/2016 Previsto un aumento a 30.000 euro della soglia per il visto di conformità S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – Ulteriori chiarimenti   Data : 03/03/2016
Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – Ulteriori chiarimenti
Nella circ. 2.3.2016 n. 3, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR, al c.d. "bonus mobili" collegato ad interventi di recupero introdotto dall'art. 16 co. 2 del DL 63/2013 ed alla deduzione IRPEF del 20% per l'acquisto di immobili da locare di cui all'art. 21 del DL 133/2014.
In particolare, è stato precisato che:
- in caso di interventi effettuati su una pertinenza comune a due abitazioni, per individuare il limite di spesa su cui calcolare la detrazione IRPEF del 50% è necessario tener conto del numero delle unità immobiliari abitative servite dalla pertinenza stessa;
- la sostituzione di una vasca da bagno con un'altra vasca da bagno con sportello apribile (o con box doccia) rientra fra gli interventi di manutenzione ordinaria e conseguentemente la detrazione di cui all'art. 16-bis del TUIR non compete;
- è possibile beneficiare del c.d. "bonus mobili" anche in conseguenza della sostituzione della caldaia in quanto l'intervento è qualificabile come "manutenzione straordinaria";
- per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali, sia al fine della detrazione per gli interventi di recupero edilizio che per quella di riqualificazione energetica, se il pagamento delle spese è stato effettuato mediante l'apposito bonifico bancario o postale, non è necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l'obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto (sono così superati i documenti della stessa Agenzia, ris. 27.8.2015 n. 74 e circ. 21.5.2014 n. 11).
Infine, in relazione alla deduzione IRPEF del 20% per l'acquisto di immobili da locare di cui all'art. 21 del DL 133/2014, l'Agenzia ha chiarito che:
- il limite di 300.000,00 euro costituisce l'ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione, per l'intero periodo di vigenza dell'agevolazione (dall'1.1.2014 al 31.12.2017), sia con riferimento all'abitazione che al contribuente (rimane fermo il limite di 300.000,00 euro anche in caso di acquisti di più unità abitative da locare);
- sono deducibili gli interessi passivi pagati e dipendenti da mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da locare (rilevano pertanto le quietanze di pagamento).
Fonte: Notiziario Eutekne - Circolare Agenzia Entrate 2.3.2016 n. 3
Sezione:   Autore : S.M.Perego