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18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
18/02/2016 IMU e TASI ridotte al 50% per gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
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19/02/2016 Gli immobili concessi in comodato scontano l’IMU e non pagano TASI S.M.Perego
22/02/2016 Le spese sanitarie non trasmesse entro il 9.2.2016 restano soggette a sanzioni S.M.Perego
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22/02/2016 L’INPS conferma che artigiani e commercianti forfetari possono aderire alla riduzione dei contributi fissi al 65% S.M.Perego
22/02/2016 La cartella esattoriale al restyling S.M.Perego

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Titolo: Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – Ulteriori chiarimenti   Data : 03/03/2016
Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – Ulteriori chiarimenti
Nella circ. 2.3.2016 n. 3, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR, al c.d. "bonus mobili" collegato ad interventi di recupero introdotto dall'art. 16 co. 2 del DL 63/2013 ed alla deduzione IRPEF del 20% per l'acquisto di immobili da locare di cui all'art. 21 del DL 133/2014.
In particolare, è stato precisato che:
- in caso di interventi effettuati su una pertinenza comune a due abitazioni, per individuare il limite di spesa su cui calcolare la detrazione IRPEF del 50% è necessario tener conto del numero delle unità immobiliari abitative servite dalla pertinenza stessa;
- la sostituzione di una vasca da bagno con un'altra vasca da bagno con sportello apribile (o con box doccia) rientra fra gli interventi di manutenzione ordinaria e conseguentemente la detrazione di cui all'art. 16-bis del TUIR non compete;
- è possibile beneficiare del c.d. "bonus mobili" anche in conseguenza della sostituzione della caldaia in quanto l'intervento è qualificabile come "manutenzione straordinaria";
- per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali, sia al fine della detrazione per gli interventi di recupero edilizio che per quella di riqualificazione energetica, se il pagamento delle spese è stato effettuato mediante l'apposito bonifico bancario o postale, non è necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l'obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto (sono così superati i documenti della stessa Agenzia, ris. 27.8.2015 n. 74 e circ. 21.5.2014 n. 11).
Infine, in relazione alla deduzione IRPEF del 20% per l'acquisto di immobili da locare di cui all'art. 21 del DL 133/2014, l'Agenzia ha chiarito che:
- il limite di 300.000,00 euro costituisce l'ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione, per l'intero periodo di vigenza dell'agevolazione (dall'1.1.2014 al 31.12.2017), sia con riferimento all'abitazione che al contribuente (rimane fermo il limite di 300.000,00 euro anche in caso di acquisti di più unità abitative da locare);
- sono deducibili gli interessi passivi pagati e dipendenti da mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da locare (rilevano pertanto le quietanze di pagamento).
Fonte: Notiziario Eutekne - Circolare Agenzia Entrate 2.3.2016 n. 3
Sezione:   Autore : S.M.Perego