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12/10/2016 Inapplicabile alla P.A. la responsabilità solidale per debiti retributivi S.M.Perego
12/10/2016 Scade il 20.10.2016 la domanda per la riammissione ai ruoli S.M.Perego
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12/10/2016 L’assemblea dei soci è sovrana nelle associazioni S.M.Perego
07/10/2016 Scade il 31 ottobre la comunicazione dei beni in godimento ai soci. S.M.Perego
12/10/2016 INAIL invariati i minimali sulle retribuzioni convenzionali S.M.Perego
13/10/2016 Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione S.M.Perego
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13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego

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Titolo: In credito Iva da dichiarazione annuale si prescrive in 10 anni   Data : 03/03/2016
In credito Iva da dichiarazione annuale si prescrive in 10 anni
Con la sentenza n. 4145 del 2.3.2016, la Corte di Cassazione ha confermato un orientamento ormai consolidato in materia di rimborsi IVA, precisando che occorre distinguere fra la domanda di restituzione del credito maturato e l'adempimento necessario per attivare il procedimento di restituzione.
Il diritto al rimborso, infatti, sorge con la presentazione tempestiva della dichiarazione annuale nella quale è riportato l'importo del credito IVA. La presentazione successiva dell'istanza di rimborso (modello VR) non può, pertanto, ritenersi assoggettata al termine biennale di decadenza di cui all'art. 21 del DLgs. 546/92; dovendo, piuttosto, considerarsi assoggettata al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c..
Si ricorda, in proposito, che l'Agenzia delle Entrate si era impegnata ad abbandonare i contenziosi pendenti in tutte le ipotesi di omessa presentazione del modello VR, limitandosi a rilevare la sussistenza dei presupposti per la spettanza del diritto al rimborso.
Fonte: Notiziario Eutekne - Cass. 2.3.2016 n. 4145 - Il Sole - 24 Ore del 3.3.2016, p. 49 - "Con il credito in dichiarazione nasce il diritto al rimborso" - Ambrosi
Sezione:   Autore : S.M.Perego