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06/02/2017 Il valore dei beni strumentali condiziona l’accesso al regime forfetario S.M.Perego
22/06/2017 Il versamento del saldo IVA ha date diverse S.M.Perego
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22/09/2016 Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente S.M.Perego
24/07/2019 Immobili commerciali con proroga nel 2019 al via l’opzione alla cedolare secca S.M.Perego
06/10/2015 Immobili delle Casse Edili esclusi da IMU e TASI S.M.Perego
04/11/2015 Impatto contabile del Ddl di stabilità 2016 S.M.Perego
21/10/2015 Impatto immediato per gli omessi versamenti con il D.Lgs. 158/2015 S.M.Perego
12/04/2017 Impianti fotovoltaici ed eolici con percentuali di ammortamento diverse S.M.Perego

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Titolo: In credito Iva da dichiarazione annuale si prescrive in 10 anni   Data : 03/03/2016
In credito Iva da dichiarazione annuale si prescrive in 10 anni
Con la sentenza n. 4145 del 2.3.2016, la Corte di Cassazione ha confermato un orientamento ormai consolidato in materia di rimborsi IVA, precisando che occorre distinguere fra la domanda di restituzione del credito maturato e l'adempimento necessario per attivare il procedimento di restituzione.
Il diritto al rimborso, infatti, sorge con la presentazione tempestiva della dichiarazione annuale nella quale è riportato l'importo del credito IVA. La presentazione successiva dell'istanza di rimborso (modello VR) non può, pertanto, ritenersi assoggettata al termine biennale di decadenza di cui all'art. 21 del DLgs. 546/92; dovendo, piuttosto, considerarsi assoggettata al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c..
Si ricorda, in proposito, che l'Agenzia delle Entrate si era impegnata ad abbandonare i contenziosi pendenti in tutte le ipotesi di omessa presentazione del modello VR, limitandosi a rilevare la sussistenza dei presupposti per la spettanza del diritto al rimborso.
Fonte: Notiziario Eutekne - Cass. 2.3.2016 n. 4145 - Il Sole - 24 Ore del 3.3.2016, p. 49 - "Con il credito in dichiarazione nasce il diritto al rimborso" - Ambrosi
Sezione:   Autore : S.M.Perego