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Data Titolo Sezione Autore
17/03/2017 Legittimo il limite di 700 mila euro per la compensazione dei crediti IVA S.M.Perego
13/03/2017 Istituito il codice tributo per le sanzioni sulla cedolare secca S.M.Perego
31/03/2017 INPS – Pubblicate le modalità di erogazione dei c.d. “voucher baby sitting” e del “contributo asili nido” S.M.Perego
14/03/2017 Sequestro e confisca per equivalente esteso anche alle polizze vita S.M.Perego
14/03/2017 Ulteriori chiarimenti sulla c.d. residenza fiscale persone fisiche S.M.Perego
14/03/2017 Fissati i limiti di detrazione per le tasse e contributi di iscrizione alle università non statali S.M.Perego
14/03/2017 Per i contratti di lavoro a progetto vige sempre la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato S.M.Perego
15/03/2017 Il criterio di valutazione dell’avviamento va sempre in nota integrativa S.M.Perego
15/03/2017 Richiesta una proroga per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
15/03/2017 Iva detraibile al 50% per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sino al 31.12.2017 S.M.Perego

Records 1091 to 1100 of 2397
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Titolo: La richiesta di variazione catastale presentata entro il 15.6.2016 ha effetto retroattivo   Data : 03/03/2016
La richiesta di variazione catastale presentata entro il 15.6.2016 ha effetto retroattivo
Con nota di approfondimento 2.3.2016, l'IFEL commenta i nuovi criteri di stima diretta per le unità urbane a destinazione speciale introdotti dall'art. 1 co. 21-24 della L. 208/2015 e oggetto della circ. Agenzia delle Entrate 2/2016.
Ai fini pratici, l'Autore evidenzia che i soggetti intestatari degli immobili possono, dal 1° gennaio, richiedere la rideterminazione della rendita catastale utilizzando la nuova tipologia di documento di variazione denominata "Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. 208/2015". Nelle visure catastali oggetto di rettifica comparirà la seguente dicitura: "Rideterminazione della rendita ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. 208/2015".
Tali richieste di rettifica, come precisato nella circ. 2/2016, potranno essere oggetto di successivi controlli.
La norma precisa che gli atti presentati entro il 15.6.2016 producono effetti fiscali retroagendo all'1.1.2016, mentre per quelli presentati successivamente varranno le regole ordinarie.
Fonte: Nota IFEL 2.3.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.3.2016 - "Fino al 15 giugno, variazione catastale degli imbullonati con effetto retroattivo" – Spina - Circolare Agenzia Entrate 1.2.2016 n. 2
Sezione:   Autore : S.M.Perego