Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
06/04/2017 Dall’1.7.2017 le notifiche dell’Agenzia delle Entrate tramite pec S.M.Perego
05/04/2017 Dal 15.5.2017 ridotto il tasso di mora al 3,50% S.M.Perego
05/04/2017 Chiarimenti su super-ammortamenti e iper-ammortamenti in una nuova circolare S.M.Perego
05/04/2017 Pubblicati ulteriori chiarimenti sugli oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF S.M.Perego
05/04/2017 Rimandata la disponibilità del Mod. 730 Precompilato S.M.Perego
06/04/2017 Il regime dei minimi resta in vigore fino a quando se ne posseggono i requisiti S.M.Perego
11/04/2017 Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA S.M.Perego
10/03/2017 Nessun credito d’imposta per i neo domiciliati S.M.Perego
12/04/2017 La strumentalità degli immobili deve essere provata S.M.Perego
12/04/2017 Compensazioni più care - Nella manovra correttiva il visto di conformità oltre i 5000 euro S.M.Perego

Records 1121 to 1130 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La richiesta di variazione catastale presentata entro il 15.6.2016 ha effetto retroattivo   Data : 03/03/2016
La richiesta di variazione catastale presentata entro il 15.6.2016 ha effetto retroattivo
Con nota di approfondimento 2.3.2016, l'IFEL commenta i nuovi criteri di stima diretta per le unità urbane a destinazione speciale introdotti dall'art. 1 co. 21-24 della L. 208/2015 e oggetto della circ. Agenzia delle Entrate 2/2016.
Ai fini pratici, l'Autore evidenzia che i soggetti intestatari degli immobili possono, dal 1° gennaio, richiedere la rideterminazione della rendita catastale utilizzando la nuova tipologia di documento di variazione denominata "Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. 208/2015". Nelle visure catastali oggetto di rettifica comparirà la seguente dicitura: "Rideterminazione della rendita ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. 208/2015".
Tali richieste di rettifica, come precisato nella circ. 2/2016, potranno essere oggetto di successivi controlli.
La norma precisa che gli atti presentati entro il 15.6.2016 producono effetti fiscali retroagendo all'1.1.2016, mentre per quelli presentati successivamente varranno le regole ordinarie.
Fonte: Nota IFEL 2.3.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.3.2016 - "Fino al 15 giugno, variazione catastale degli imbullonati con effetto retroattivo" – Spina - Circolare Agenzia Entrate 1.2.2016 n. 2
Sezione:   Autore : S.M.Perego