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Data Titolo Sezione Autore
05/07/2016 L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20% S.M.Perego
01/12/2015 L’accesso all’INAIL solo on line S.M.Perego
10/05/2017 L’accesso alla rottamazione dei ruoli non salva il contribuente dalle spese di giudizio S.M.Perego
22/11/2016 L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti S.M.Perego
05/04/2016 L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
28/04/2016 L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa” S.M.Perego
19/12/2017 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione perdono la detrazione IRPEF S.M.Perego
15/03/2016 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sconta la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA versata S.M.Perego
04/05/2016 L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte S.M.Perego
11/02/2017 L’adesione alla trasmissione elettronica delle fatture emesse e ricevute esclude dallo spesometro S.M.Perego

Records 1161 to 1170 of 2397
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Titolo: La richiesta di variazione catastale presentata entro il 15.6.2016 ha effetto retroattivo   Data : 03/03/2016
La richiesta di variazione catastale presentata entro il 15.6.2016 ha effetto retroattivo
Con nota di approfondimento 2.3.2016, l'IFEL commenta i nuovi criteri di stima diretta per le unità urbane a destinazione speciale introdotti dall'art. 1 co. 21-24 della L. 208/2015 e oggetto della circ. Agenzia delle Entrate 2/2016.
Ai fini pratici, l'Autore evidenzia che i soggetti intestatari degli immobili possono, dal 1° gennaio, richiedere la rideterminazione della rendita catastale utilizzando la nuova tipologia di documento di variazione denominata "Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. 208/2015". Nelle visure catastali oggetto di rettifica comparirà la seguente dicitura: "Rideterminazione della rendita ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. 208/2015".
Tali richieste di rettifica, come precisato nella circ. 2/2016, potranno essere oggetto di successivi controlli.
La norma precisa che gli atti presentati entro il 15.6.2016 producono effetti fiscali retroagendo all'1.1.2016, mentre per quelli presentati successivamente varranno le regole ordinarie.
Fonte: Nota IFEL 2.3.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.3.2016 - "Fino al 15 giugno, variazione catastale degli imbullonati con effetto retroattivo" – Spina - Circolare Agenzia Entrate 1.2.2016 n. 2
Sezione:   Autore : S.M.Perego