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Data Titolo Sezione Autore
26/06/2017 Rottamazione ex DL 193/2016 - In caso di diniego può essere proposto il ricorso S.M.Perego
19/05/2017 Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici S.M.Perego
19/05/2017 Anche per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta si può presentare l’adesione S.M.Perego
17/05/2017 L’affitto d’azienda non comporta l’automatico subentro nel contratto di locazione S.M.Perego
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro S.M.Perego
11/05/2017 Agenzia delle Entrate - In arrivo una nuova stangata economica per il visto di conformità S.M.Perego
17/05/2017 Denunciata alla UE la modifica dei termini di registrazione delle fatture passive S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
17/05/2017 Alcuni chiarimenti sulle prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie S.M.Perego
17/05/2017 In arrivo i preavvisi di anomalia relative alle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego

Records 1411 to 1420 of 2397
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Titolo: La richiesta di variazione catastale presentata entro il 15.6.2016 ha effetto retroattivo   Data : 03/03/2016
La richiesta di variazione catastale presentata entro il 15.6.2016 ha effetto retroattivo
Con nota di approfondimento 2.3.2016, l'IFEL commenta i nuovi criteri di stima diretta per le unità urbane a destinazione speciale introdotti dall'art. 1 co. 21-24 della L. 208/2015 e oggetto della circ. Agenzia delle Entrate 2/2016.
Ai fini pratici, l'Autore evidenzia che i soggetti intestatari degli immobili possono, dal 1° gennaio, richiedere la rideterminazione della rendita catastale utilizzando la nuova tipologia di documento di variazione denominata "Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. 208/2015". Nelle visure catastali oggetto di rettifica comparirà la seguente dicitura: "Rideterminazione della rendita ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. 208/2015".
Tali richieste di rettifica, come precisato nella circ. 2/2016, potranno essere oggetto di successivi controlli.
La norma precisa che gli atti presentati entro il 15.6.2016 producono effetti fiscali retroagendo all'1.1.2016, mentre per quelli presentati successivamente varranno le regole ordinarie.
Fonte: Nota IFEL 2.3.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.3.2016 - "Fino al 15 giugno, variazione catastale degli imbullonati con effetto retroattivo" – Spina - Circolare Agenzia Entrate 1.2.2016 n. 2
Sezione:   Autore : S.M.Perego