Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
15/02/2016 I contratti di locazione non registrati non esistono S.M.Perego
30/07/2018 I contributi INPS versati alla Gestione Separata erroneamente considerati contributi integrativi S.M.Perego
26/01/2017 I contributi UE possono sommarsi al “Bonus ricerca e sviluppo” S.M.Perego
27/07/2016 I controlli sul MOSS si spostano al Centro operativo di Pescara dall’1.1.2016 S.M.Perego
02/05/2018 I depositi prezzo ricevuti dal notaio vanno sempre sul conto dedicato S.M.Perego
27/01/2016 I diritti doganali si possono pagare anche con bonifico S.M.Perego
30/10/2015 I diversi accordi regionali assoggettano i medici di base all’IRAP S.M.Perego
30/04/2015 I fabbricati a destinazione abitativa destinati all'attività di affittacamere possono recuperare l’IVA S.M.Perego
09/12/2016 I fabbricati per la manutenzione delle autostrade devono essere accatastati nel gruppo E S.M.Perego
06/03/2017 I fabbricati rurali non possono mai essere considerati immobili di lusso S.M.Perego

Records 811 to 820 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La richiesta di variazione catastale presentata entro il 15.6.2016 ha effetto retroattivo   Data : 03/03/2016
La richiesta di variazione catastale presentata entro il 15.6.2016 ha effetto retroattivo
Con nota di approfondimento 2.3.2016, l'IFEL commenta i nuovi criteri di stima diretta per le unità urbane a destinazione speciale introdotti dall'art. 1 co. 21-24 della L. 208/2015 e oggetto della circ. Agenzia delle Entrate 2/2016.
Ai fini pratici, l'Autore evidenzia che i soggetti intestatari degli immobili possono, dal 1° gennaio, richiedere la rideterminazione della rendita catastale utilizzando la nuova tipologia di documento di variazione denominata "Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. 208/2015". Nelle visure catastali oggetto di rettifica comparirà la seguente dicitura: "Rideterminazione della rendita ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. 208/2015".
Tali richieste di rettifica, come precisato nella circ. 2/2016, potranno essere oggetto di successivi controlli.
La norma precisa che gli atti presentati entro il 15.6.2016 producono effetti fiscali retroagendo all'1.1.2016, mentre per quelli presentati successivamente varranno le regole ordinarie.
Fonte: Nota IFEL 2.3.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.3.2016 - "Fino al 15 giugno, variazione catastale degli imbullonati con effetto retroattivo" – Spina - Circolare Agenzia Entrate 1.2.2016 n. 2
Sezione:   Autore : S.M.Perego