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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni   Data : 07/03/2016
L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni
Il nuovo art. 1 co. 7 del DLgs. 471/97, come modificato dall'art. 15 del DLgs. 158/2015, prevede che, ove nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili abitativi sia dichiarato in misura inferiore a quella effettiva o non sia del tutto indicato, le sanzioni amministrative previste per l'omessa e per l'infedele dichiarazione si applicano in misura raddoppiata.
La nuova norma ripropone il contenuto del "vecchio" art. 3 co. 5 del DLgs. 23/2011, ma, a causa della sua formulazione, che rinvia espressamente alle ipotesi di cui all'art. 3 del DLgs. 23/2011, comporta qualche dubbio in relazione ai "confini" della sua applicazione, atteso che non è chiaro se debba limitarsi alle locazioni con opzione per la cedolare secca.
D'altra parte, l'art. 1 co. 4 del DLgs. 471/97, anch'esso novellato dal DLgs. 158/2015, stabilisce che, fuori dei casi di frode, la sanzione ordinaria (dal 90% al 180%) è ridotta "di un terzo" (dal 60% al 120%) quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al 3% dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a 30 mila euro. Sebbene alcuni commentatori abbiano ritenuto che il termine "accertati" induca ad escludere la riduzione in caso di ravvedimento operoso (atteso che questo precede l'accertamento), l'Autore non concorda con tale tesi affermando che, invece, la riduzione possa applicarsi anche al ravvedimento, atteso che esso si determina partendo dalla sanzione "ordinaria" che, in questo caso, è ridotta come previsto dalla norma.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 7.3.2016, p. 22 - "Canoni d'affitto non dichiarati: penalità con confini incerti" - Gavelli
Sezione:   Autore : S.M.Perego