Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
21/04/2015 Pagamento telematico dell'imposta di bollo news S.M.Perego
21/04/2015 Alcune novità sullo Split payment news S.M.Perego
21/04/2015 dubbi applicativi sul Reverse Charge news S.M.Perego
15/04/2015 L'imposta di bollo assolta in modo virtuale news S.M.Perego
15/04/2015 Bilancio - Scorporo dei terreni su cui insistono i fabbrcati news S.M.Perego
14/04/2015 730 Precompilato con accettazione news S.M.Perego
13/04/2015 Nuovo assegno per i nati nel 2015 news S.M.Perego
10/04/2015 Nessun Reverse Charge per i beni ceduti con posa in opera news S.M.Perego
09/03/2015 Certificazione Unica - Scadenza presentazione news S.M.Perego
25/03/2015 Fatturazione elettronica - Novità CNDCEC news S.M.Perego

Records 2311 to 2320 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni   Data : 07/03/2016
L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni
Il nuovo art. 1 co. 7 del DLgs. 471/97, come modificato dall'art. 15 del DLgs. 158/2015, prevede che, ove nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili abitativi sia dichiarato in misura inferiore a quella effettiva o non sia del tutto indicato, le sanzioni amministrative previste per l'omessa e per l'infedele dichiarazione si applicano in misura raddoppiata.
La nuova norma ripropone il contenuto del "vecchio" art. 3 co. 5 del DLgs. 23/2011, ma, a causa della sua formulazione, che rinvia espressamente alle ipotesi di cui all'art. 3 del DLgs. 23/2011, comporta qualche dubbio in relazione ai "confini" della sua applicazione, atteso che non è chiaro se debba limitarsi alle locazioni con opzione per la cedolare secca.
D'altra parte, l'art. 1 co. 4 del DLgs. 471/97, anch'esso novellato dal DLgs. 158/2015, stabilisce che, fuori dei casi di frode, la sanzione ordinaria (dal 90% al 180%) è ridotta "di un terzo" (dal 60% al 120%) quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al 3% dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a 30 mila euro. Sebbene alcuni commentatori abbiano ritenuto che il termine "accertati" induca ad escludere la riduzione in caso di ravvedimento operoso (atteso che questo precede l'accertamento), l'Autore non concorda con tale tesi affermando che, invece, la riduzione possa applicarsi anche al ravvedimento, atteso che esso si determina partendo dalla sanzione "ordinaria" che, in questo caso, è ridotta come previsto dalla norma.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 7.3.2016, p. 22 - "Canoni d'affitto non dichiarati: penalità con confini incerti" - Gavelli
Sezione:   Autore : S.M.Perego