Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
10/10/2014 Pagamento F24 dal 1.102014 news S.M.Perego
17/11/2014 Calcolo saldo IMU terreni montani e collinari news S.M.Perego
11/11/2014 730 Precompilato news S.M.Perego
11/11/2014 Riforma del Catasto news S.M.Perego
12/11/2014 Iscrizione all'archivio VIES news S.M.Perego
12/11/2014 Comunicazione annuale delle detrazioni fiscli del 65% news S.M.Perego
12/11/2014 Semplificazioni in materia edilizia news S.M.Perego
27/11/2014 Comunicazioni Black listi di ottobre incerte news S.M.Perego
14/11/2014 Ravvedimento IMU news S.M.Perego
27/11/2014 Pagamento agli Autotrasportatori - Stopo al denaro contante news S.M.Perego

Records 2381 to 2390 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni   Data : 07/03/2016
L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni
Il nuovo art. 1 co. 7 del DLgs. 471/97, come modificato dall'art. 15 del DLgs. 158/2015, prevede che, ove nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili abitativi sia dichiarato in misura inferiore a quella effettiva o non sia del tutto indicato, le sanzioni amministrative previste per l'omessa e per l'infedele dichiarazione si applicano in misura raddoppiata.
La nuova norma ripropone il contenuto del "vecchio" art. 3 co. 5 del DLgs. 23/2011, ma, a causa della sua formulazione, che rinvia espressamente alle ipotesi di cui all'art. 3 del DLgs. 23/2011, comporta qualche dubbio in relazione ai "confini" della sua applicazione, atteso che non è chiaro se debba limitarsi alle locazioni con opzione per la cedolare secca.
D'altra parte, l'art. 1 co. 4 del DLgs. 471/97, anch'esso novellato dal DLgs. 158/2015, stabilisce che, fuori dei casi di frode, la sanzione ordinaria (dal 90% al 180%) è ridotta "di un terzo" (dal 60% al 120%) quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al 3% dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a 30 mila euro. Sebbene alcuni commentatori abbiano ritenuto che il termine "accertati" induca ad escludere la riduzione in caso di ravvedimento operoso (atteso che questo precede l'accertamento), l'Autore non concorda con tale tesi affermando che, invece, la riduzione possa applicarsi anche al ravvedimento, atteso che esso si determina partendo dalla sanzione "ordinaria" che, in questo caso, è ridotta come previsto dalla norma.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 7.3.2016, p. 22 - "Canoni d'affitto non dichiarati: penalità con confini incerti" - Gavelli
Sezione:   Autore : S.M.Perego