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Data Titolo Sezione Autore
19/10/2015 Esclusi da IRAP i produttori agricoli S.M.Perego
02/11/2016 Esclusi dagli obblighi previsti dal DL 193/2016 i minimi ed i forfetari S.M.Perego
20/05/2016 Esclusi dall’IRAP i medici di base in regime di convenzione S.M.Perego
09/12/2016 Esclusi dalla TASI i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale S.M.Perego
20/06/2016 Esclusi dalle agevolazioni gli immobili sottoposti a "prescrizioni di tutela indiretta" S.M.Perego
07/04/2017 Esclusi dallo spesometro i Commercianti al minuto e le agenzie di viaggi per gli importi inferiori a 3600 euro S.M.Perego
04/10/2016 Esclusione automatica dal VIES in assenza di invio dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
27/10/2015 Esclusioni da IMU non per tutti S.M.Perego
21/04/2016 Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto S.M.Perego
27/12/2018 Esente da bollo e registro la scrittura di riduzione del canone di affitto S.M.Perego

Records 681 to 690 of 2397
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Titolo: L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni   Data : 07/03/2016
L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni
Il nuovo art. 1 co. 7 del DLgs. 471/97, come modificato dall'art. 15 del DLgs. 158/2015, prevede che, ove nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili abitativi sia dichiarato in misura inferiore a quella effettiva o non sia del tutto indicato, le sanzioni amministrative previste per l'omessa e per l'infedele dichiarazione si applicano in misura raddoppiata.
La nuova norma ripropone il contenuto del "vecchio" art. 3 co. 5 del DLgs. 23/2011, ma, a causa della sua formulazione, che rinvia espressamente alle ipotesi di cui all'art. 3 del DLgs. 23/2011, comporta qualche dubbio in relazione ai "confini" della sua applicazione, atteso che non è chiaro se debba limitarsi alle locazioni con opzione per la cedolare secca.
D'altra parte, l'art. 1 co. 4 del DLgs. 471/97, anch'esso novellato dal DLgs. 158/2015, stabilisce che, fuori dei casi di frode, la sanzione ordinaria (dal 90% al 180%) è ridotta "di un terzo" (dal 60% al 120%) quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al 3% dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a 30 mila euro. Sebbene alcuni commentatori abbiano ritenuto che il termine "accertati" induca ad escludere la riduzione in caso di ravvedimento operoso (atteso che questo precede l'accertamento), l'Autore non concorda con tale tesi affermando che, invece, la riduzione possa applicarsi anche al ravvedimento, atteso che esso si determina partendo dalla sanzione "ordinaria" che, in questo caso, è ridotta come previsto dalla norma.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 7.3.2016, p. 22 - "Canoni d'affitto non dichiarati: penalità con confini incerti" - Gavelli
Sezione:   Autore : S.M.Perego