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Data Titolo Sezione Autore
29/05/2017 Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale S.M.Perego
03/09/2015 Per l’Antiriciclaggio un nuovo codice di classificazione S.M.Perego
10/07/2019 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
09/09/2016 Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria S.M.Perego
18/01/2018 Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura S.M.Perego
30/01/2017 Per la detrazione sulla riqualificazione energetica dell’immobile una doppia scelta S.M.Perego
01/06/2016 Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente S.M.Perego
22/12/2017 Per l'acquisto dei carburanti anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica all’1.7.2018 S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
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Titolo: Entro oggi la trasmissione telematica delle certificazioni uniche - Esclusi artigiani e commercianti forfetari   Data : 07/03/2016
Entro oggi la trasmissione telematica delle certificazioni uniche - Esclusi artigiani e commercianti forfetari
Il 7.3.2016 rappresenta il termine ultimo entro il quale i sostituti d'imposta sono tenuti a trasmettere, in via telematica all'Agenzia delle Entrate, le Certificazioni Uniche (CU), da consegnare poi in forma cartacea o elettronica a lavoratori e pensionati entro fine febbraio.
Per ogni certificazione tardiva, omessa o errata opera la sanzione di 100,00 euro con un tetto massimo di punibilità pari a 50.000,00 euro, per anno e sostituto. La sanzione è ridotta a 1/3 qualora la CU sia ritrasmessa entro i successivi 60 giorni (6.5.2016) dalla scadenza originaria con un limite massimo per anno e sostituto d'imposta di 20.000,00 euro. È, inoltre, preclusa la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso nel caso di omissioni o errori nell'invio (circ. Agenzia delle Entrate 6/2015, risposta 2.6), fatto salvo il reinoltro entro il termine di 5 giorni di una CU validamente trasmessa entro il 7 marzo, senza alcuna sanzione (ad avviso dell'Autore, posto che il termine del 12 marzo cade di sabato, si andrebbe al 14.3.2016).
I dati trasmessi con la Certificazione Unica, unitamente a quelli già trasmessi dai soggetti terzi (banche, assicurazioni e da quest'anno anche medici, università, esercenti di onoranze funebri) in relazione alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito imponibile o detrazioni dall'imposta, consentono all'Agenzia delle Entrate di precompilare i modelli di dichiarazione 730 e, da quest'anno, UNICO PF. Secondo quanto anticipato, infatti, entrambi i modelli saranno resi disponibili in versione precompilata a partire dal prossimo 15.4.2016. Va, tuttavia, considerato che, pur in presenza di una base di dati comune, al modello UNICO precompilato mancheranno le informazioni relative ai redditi esteri, da partecipazione, d'impresa e da lavoro autonomo.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 6.3.2016, p. 17 - "La precompilata fa il pieno di dati" - Parente
Sezione:   Autore : S.M.Perego