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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: Entro oggi la trasmissione telematica delle certificazioni uniche - Esclusi artigiani e commercianti forfetari   Data : 07/03/2016
Entro oggi la trasmissione telematica delle certificazioni uniche - Esclusi artigiani e commercianti forfetari
Il 7.3.2016 rappresenta il termine ultimo entro il quale i sostituti d'imposta sono tenuti a trasmettere, in via telematica all'Agenzia delle Entrate, le Certificazioni Uniche (CU), da consegnare poi in forma cartacea o elettronica a lavoratori e pensionati entro fine febbraio.
Per ogni certificazione tardiva, omessa o errata opera la sanzione di 100,00 euro con un tetto massimo di punibilità pari a 50.000,00 euro, per anno e sostituto. La sanzione è ridotta a 1/3 qualora la CU sia ritrasmessa entro i successivi 60 giorni (6.5.2016) dalla scadenza originaria con un limite massimo per anno e sostituto d'imposta di 20.000,00 euro. È, inoltre, preclusa la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso nel caso di omissioni o errori nell'invio (circ. Agenzia delle Entrate 6/2015, risposta 2.6), fatto salvo il reinoltro entro il termine di 5 giorni di una CU validamente trasmessa entro il 7 marzo, senza alcuna sanzione (ad avviso dell'Autore, posto che il termine del 12 marzo cade di sabato, si andrebbe al 14.3.2016).
I dati trasmessi con la Certificazione Unica, unitamente a quelli già trasmessi dai soggetti terzi (banche, assicurazioni e da quest'anno anche medici, università, esercenti di onoranze funebri) in relazione alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito imponibile o detrazioni dall'imposta, consentono all'Agenzia delle Entrate di precompilare i modelli di dichiarazione 730 e, da quest'anno, UNICO PF. Secondo quanto anticipato, infatti, entrambi i modelli saranno resi disponibili in versione precompilata a partire dal prossimo 15.4.2016. Va, tuttavia, considerato che, pur in presenza di una base di dati comune, al modello UNICO precompilato mancheranno le informazioni relative ai redditi esteri, da partecipazione, d'impresa e da lavoro autonomo.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 6.3.2016, p. 17 - "La precompilata fa il pieno di dati" - Parente
Sezione:   Autore : S.M.Perego