Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
25/10/2016 Nonostante la soppressione di Equitalia si continueranno a pagare gli aggi di riscossione S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego

Records 2011 to 2020 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Entro oggi la trasmissione telematica delle certificazioni uniche - Esclusi artigiani e commercianti forfetari   Data : 07/03/2016
Entro oggi la trasmissione telematica delle certificazioni uniche - Esclusi artigiani e commercianti forfetari
Il 7.3.2016 rappresenta il termine ultimo entro il quale i sostituti d'imposta sono tenuti a trasmettere, in via telematica all'Agenzia delle Entrate, le Certificazioni Uniche (CU), da consegnare poi in forma cartacea o elettronica a lavoratori e pensionati entro fine febbraio.
Per ogni certificazione tardiva, omessa o errata opera la sanzione di 100,00 euro con un tetto massimo di punibilità pari a 50.000,00 euro, per anno e sostituto. La sanzione è ridotta a 1/3 qualora la CU sia ritrasmessa entro i successivi 60 giorni (6.5.2016) dalla scadenza originaria con un limite massimo per anno e sostituto d'imposta di 20.000,00 euro. È, inoltre, preclusa la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso nel caso di omissioni o errori nell'invio (circ. Agenzia delle Entrate 6/2015, risposta 2.6), fatto salvo il reinoltro entro il termine di 5 giorni di una CU validamente trasmessa entro il 7 marzo, senza alcuna sanzione (ad avviso dell'Autore, posto che il termine del 12 marzo cade di sabato, si andrebbe al 14.3.2016).
I dati trasmessi con la Certificazione Unica, unitamente a quelli già trasmessi dai soggetti terzi (banche, assicurazioni e da quest'anno anche medici, università, esercenti di onoranze funebri) in relazione alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito imponibile o detrazioni dall'imposta, consentono all'Agenzia delle Entrate di precompilare i modelli di dichiarazione 730 e, da quest'anno, UNICO PF. Secondo quanto anticipato, infatti, entrambi i modelli saranno resi disponibili in versione precompilata a partire dal prossimo 15.4.2016. Va, tuttavia, considerato che, pur in presenza di una base di dati comune, al modello UNICO precompilato mancheranno le informazioni relative ai redditi esteri, da partecipazione, d'impresa e da lavoro autonomo.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 6.3.2016, p. 17 - "La precompilata fa il pieno di dati" - Parente
Sezione:   Autore : S.M.Perego