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Data Titolo Sezione Autore
23/05/2018 Esoneri contributivi per le aziende agricole che hanno subito danni causati da calamità naturali ed eventi eccezionali S.M.Perego
29/05/2018 La cessione di carburanti passa tramite la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
29/05/2018 I super e gli iper ammortamenti non rilevano ai fini IRAP e per gli acconti d’imposta S.M.Perego
29/05/2018 La difesa fitosanitaria rientra nel bonus verde S.M.Perego
29/05/2018 L’invio dati fatture può essere semestrale senza opzioni S.M.Perego
22/05/2018 La comunicazione dei dati delle fatture in scadenza al 31.5.2018 S.M.Perego
31/05/2018 Cessioni di carburanti per imbarcazioni – Dubbi in tema di fatturazione elettronica S.M.Perego
22/05/2018 Definite le modalità di cessione della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
16/07/2018 Ulteriori chiarimenti sui beni finiti di valore significativo S.M.Perego
16/07/2018 Lavoratori autonomi – cessa lo split payment con la P.A. S.M.Perego

Records 2161 to 2170 of 2397
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Titolo: Entro oggi la trasmissione telematica delle certificazioni uniche - Esclusi artigiani e commercianti forfetari   Data : 07/03/2016
Entro oggi la trasmissione telematica delle certificazioni uniche - Esclusi artigiani e commercianti forfetari
Il 7.3.2016 rappresenta il termine ultimo entro il quale i sostituti d'imposta sono tenuti a trasmettere, in via telematica all'Agenzia delle Entrate, le Certificazioni Uniche (CU), da consegnare poi in forma cartacea o elettronica a lavoratori e pensionati entro fine febbraio.
Per ogni certificazione tardiva, omessa o errata opera la sanzione di 100,00 euro con un tetto massimo di punibilità pari a 50.000,00 euro, per anno e sostituto. La sanzione è ridotta a 1/3 qualora la CU sia ritrasmessa entro i successivi 60 giorni (6.5.2016) dalla scadenza originaria con un limite massimo per anno e sostituto d'imposta di 20.000,00 euro. È, inoltre, preclusa la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso nel caso di omissioni o errori nell'invio (circ. Agenzia delle Entrate 6/2015, risposta 2.6), fatto salvo il reinoltro entro il termine di 5 giorni di una CU validamente trasmessa entro il 7 marzo, senza alcuna sanzione (ad avviso dell'Autore, posto che il termine del 12 marzo cade di sabato, si andrebbe al 14.3.2016).
I dati trasmessi con la Certificazione Unica, unitamente a quelli già trasmessi dai soggetti terzi (banche, assicurazioni e da quest'anno anche medici, università, esercenti di onoranze funebri) in relazione alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito imponibile o detrazioni dall'imposta, consentono all'Agenzia delle Entrate di precompilare i modelli di dichiarazione 730 e, da quest'anno, UNICO PF. Secondo quanto anticipato, infatti, entrambi i modelli saranno resi disponibili in versione precompilata a partire dal prossimo 15.4.2016. Va, tuttavia, considerato che, pur in presenza di una base di dati comune, al modello UNICO precompilato mancheranno le informazioni relative ai redditi esteri, da partecipazione, d'impresa e da lavoro autonomo.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 6.3.2016, p. 17 - "La precompilata fa il pieno di dati" - Parente
Sezione:   Autore : S.M.Perego