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27/12/2018 Nuova riapertura dei termini per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni S.M.Perego
27/12/2018 Il momento di ricezione della fattura determina gli effetti sul diritto alla detrazione IVA S.M.Perego
27/12/2018 Approvato il provvedimento che norma le parcelle dei medici alle osservazioni del Garante della Privacy S.M.Perego
31/12/2018 Regolati ai fini Iva i buoni "monouso" e "multiuso" S.M.Perego
31/12/2018 Nuove modalità di pagamento dell'imposta di bollo S.M.Perego
31/12/2018 Flat tax al via S.M.Perego
07/01/2019 Super-ammortamenti e iper-ammortamenti con limiti S.M.Perego
07/01/2019 Prorogata la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio e per gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
07/01/2019 Possibile il ravvedimento operoso per l'IMU e TASI S.M.Perego
07/01/2019 Nuovo Regime forfetario Novità S.M.Perego

Records 2201 to 2210 of 2397
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Titolo: Entro oggi la trasmissione telematica delle certificazioni uniche - Esclusi artigiani e commercianti forfetari   Data : 07/03/2016
Entro oggi la trasmissione telematica delle certificazioni uniche - Esclusi artigiani e commercianti forfetari
Il 7.3.2016 rappresenta il termine ultimo entro il quale i sostituti d'imposta sono tenuti a trasmettere, in via telematica all'Agenzia delle Entrate, le Certificazioni Uniche (CU), da consegnare poi in forma cartacea o elettronica a lavoratori e pensionati entro fine febbraio.
Per ogni certificazione tardiva, omessa o errata opera la sanzione di 100,00 euro con un tetto massimo di punibilità pari a 50.000,00 euro, per anno e sostituto. La sanzione è ridotta a 1/3 qualora la CU sia ritrasmessa entro i successivi 60 giorni (6.5.2016) dalla scadenza originaria con un limite massimo per anno e sostituto d'imposta di 20.000,00 euro. È, inoltre, preclusa la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso nel caso di omissioni o errori nell'invio (circ. Agenzia delle Entrate 6/2015, risposta 2.6), fatto salvo il reinoltro entro il termine di 5 giorni di una CU validamente trasmessa entro il 7 marzo, senza alcuna sanzione (ad avviso dell'Autore, posto che il termine del 12 marzo cade di sabato, si andrebbe al 14.3.2016).
I dati trasmessi con la Certificazione Unica, unitamente a quelli già trasmessi dai soggetti terzi (banche, assicurazioni e da quest'anno anche medici, università, esercenti di onoranze funebri) in relazione alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito imponibile o detrazioni dall'imposta, consentono all'Agenzia delle Entrate di precompilare i modelli di dichiarazione 730 e, da quest'anno, UNICO PF. Secondo quanto anticipato, infatti, entrambi i modelli saranno resi disponibili in versione precompilata a partire dal prossimo 15.4.2016. Va, tuttavia, considerato che, pur in presenza di una base di dati comune, al modello UNICO precompilato mancheranno le informazioni relative ai redditi esteri, da partecipazione, d'impresa e da lavoro autonomo.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 6.3.2016, p. 17 - "La precompilata fa il pieno di dati" - Parente
Sezione:   Autore : S.M.Perego