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Data Titolo Sezione Autore
30/05/2019 Gli ”Indici sintetici di affidabilità fiscale” al via senza software di calcolo – Intermediari in affanno S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
08/05/2019 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
09/09/2019 ISA anche per enti non profit S.M.Perego
24/07/2019 La fattura differita sconta il campo “data” S.M.Perego

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Titolo: Invariati i premi assicurativi INAIL per il 2016   Data : 08/03/2016
Invariati i premi assicurativi INAIL per il 2016
L'INAIL, con la circ. 7.3.2016 n. 7, ha spiegato che per l'anno 2016 i premi assicurativi restano invariati rispetto all'anno scorso. Le retribuzioni su cui si calcola il premio:
-non possono mai essere inferiori a quanto previsto da leggi, regolamenti, contratti collettivi e individuali;
-se inferiori, devono essere adeguate al minimale di retribuzione fissato dalla legge e soggetto a rivalutazione annuale in base all'aumento dell'indice medio del costo della vita ISTAT.
Nel 2016 tale indice è pari a -0,1%, ma la percentuale di adeguamento alla variazione ISTAT non può essere inferiore allo zero (art. 1 co. 287 della L. 208/2015); pertanto, i limiti minimi di retribuzione giornaliera per i lavoratori dipendenti sono invariati al 2015 e pari a euro 47,68.
L'Istituto, inoltre, chiarisce che:
- nel caso di lavoratori part-time, la base imponibile è pari al prodotto tra la retribuzione oraria e le ore complessive da retribuire dal datore di lavoro;
- per i lavoratori parasubordinati l'imponibile non può essere misurato a giorni di prestazione e la base di calcolo dei premi è data dai compensi effettivamente percepiti (nei limiti del minimale e massimale di rendita);
- per i rapporti di collaborazione non superiori a 30 giorni nell'anno solare, i valori sono giornalieri, con un minimale di 53,98 euro e un massimale di 100,26 euro.
Fonte: Notiziario Eutekne - Italia Oggi del 8.3.2016, p. 34 - "Tutela Inail a costo invariato" - Cirioli
Sezione:   Autore : S.M.Perego