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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: Invariati i premi assicurativi INAIL per il 2016   Data : 08/03/2016
Invariati i premi assicurativi INAIL per il 2016
L'INAIL, con la circ. 7.3.2016 n. 7, ha spiegato che per l'anno 2016 i premi assicurativi restano invariati rispetto all'anno scorso. Le retribuzioni su cui si calcola il premio:
-non possono mai essere inferiori a quanto previsto da leggi, regolamenti, contratti collettivi e individuali;
-se inferiori, devono essere adeguate al minimale di retribuzione fissato dalla legge e soggetto a rivalutazione annuale in base all'aumento dell'indice medio del costo della vita ISTAT.
Nel 2016 tale indice è pari a -0,1%, ma la percentuale di adeguamento alla variazione ISTAT non può essere inferiore allo zero (art. 1 co. 287 della L. 208/2015); pertanto, i limiti minimi di retribuzione giornaliera per i lavoratori dipendenti sono invariati al 2015 e pari a euro 47,68.
L'Istituto, inoltre, chiarisce che:
- nel caso di lavoratori part-time, la base imponibile è pari al prodotto tra la retribuzione oraria e le ore complessive da retribuire dal datore di lavoro;
- per i lavoratori parasubordinati l'imponibile non può essere misurato a giorni di prestazione e la base di calcolo dei premi è data dai compensi effettivamente percepiti (nei limiti del minimale e massimale di rendita);
- per i rapporti di collaborazione non superiori a 30 giorni nell'anno solare, i valori sono giornalieri, con un minimale di 53,98 euro e un massimale di 100,26 euro.
Fonte: Notiziario Eutekne - Italia Oggi del 8.3.2016, p. 34 - "Tutela Inail a costo invariato" - Cirioli
Sezione:   Autore : S.M.Perego